Sentenza 93/1997 (ECLI:IT:COST:1997:93)
Massima numero 23252
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  26/03/1997;  Decisione del  26/03/1997
Deposito del 11/04/1997; Pubblicazione in G. U. 16/04/1997
Massime associate alla pronuncia:  23251  23253


Titolo
SENT. 93/97 B. ISTRUZIONE ARTIGIANA E PROFESSIONALE - DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE COFINANZIATE DAL F.S.E. (FONDO SOCIALE EUROPEO) - DEFINIZIONE, APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO DI PROGRAMMI OPERATIVI DEFINITI MULTIREGIONALI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - PRESENTAZIONE, APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI ATTIVITA' SPERIMENTALI E DIMOSTRATIVE PREVISTE DALL'ART. 6 DEL REG. CEE N. 2084/93 - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - NATURA ATTUATIVA DI ATTI COMUNITARI - NON DEDUCIBILITA' DI CONTRASTI TRA LA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E QUELLA DI DIRITTO INTERNO QUANDO NON SI DEDUCA LA VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI - OMESSA INDICAZIONE DI PRECISI PROFILI DI CONTRASTO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA - SPETTANZA ALLO STATO.

Testo
Spetta allo Stato, e per esso al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale regolare quanto previsto nella circolare n. 99/95 del 4 agosto 1995, recante interventi per la formazione e l'occupazione, in quanto attuativa del programma operativo multiregionale 940029/I/3 approvato dalla Commissione europea con decisione C (94) 3495 del 15 dicembre 1994, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, obiettivo 3, per il periodo 1994-1999 approvato con decisione della Commissione europea C (94) 1417 del 5 agosto 1994, poiche', per un verso, l'eventuale difformita' della ripartizione di compiti tra autorita' nazionale e Regioni, compiuta in sede comunitaria, rispetto a quella risultante dal diritto interno, non puo' formare oggetto di giudizio da parte della Corte, essendo gli atti delle istituzioni comunitarie sindacabili alla luce del diritto interno solo se contrastanti con i principi supremi della Costituzione (che nella specie non vengono in considerazione); e, per altro verso, la circolare attuativa di atti comunitari puo' essere censurata con riferimento al parametro della legislazione interna, solo quando venga dedotto (cio' che nel caso di specie non e' avvenuto) che la disciplina contenuta nella stessa circolare sia priva in una qualche sua parte di una copertura comunitaria, e che l'alterazione dei rapporti tra Stato e Regione sia direttamente imputabile alla circolare medesima, la cui caducazione, peraltro, non comporterebbe immissione della Regione, in luogo del Ministro, nella gestione del programma cofinanziato dalla Comunita', ma la generale riduzione del contributo comunitario, per irregolarita', secondo la previsione dell'art. 24 del regolamento del Consiglio CEE n. 2082/93. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 6  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 35  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 36  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 40  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 41  

legge  21/12/1978  n. 845  art. 2  

legge  21/12/1978  n. 845  art. 3  

legge  21/12/1978  n. 845  art. 4  

legge  21/12/1978  n. 845  art. 5  

legge  21/12/1978  n. 845  art. 7  

legge  21/12/1978  n. 845  art. 8  

legge  21/12/1978  n. 845  art. 18  

legge  21/12/1978  n. 845  art. 24  

legge  21/12/1978  n. 845  art. 27  

decreto legge  20/05/1993  n. 148  art. 0  

legge  19/07/1993  n. 236  art. 9