Sentenza 94/1997 (ECLI:IT:COST:1997:94)
Massima numero 23191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
26/03/1997; Decisione del
26/03/1997
Deposito del 11/04/1997; Pubblicazione in G. U. 16/04/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 94/97. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - DIFETTO DI IMPUTABILITA' PER INFERMITA' MENTALE - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE, A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 41/1993 DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER INCAPACITA' DELL'IMPUTATO - OBBLIGATORIETA' DI DETTA SOSPENSIONE DERIVANTE DALL'IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 94/97. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - DIFETTO DI IMPUTABILITA' PER INFERMITA' MENTALE - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE, A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 41/1993 DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER INCAPACITA' DELL'IMPUTATO - OBBLIGATORIETA' DI DETTA SOSPENSIONE DERIVANTE DALL'IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono inammissibili: a) - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, quanto meno nell'ipotesi in cui sia in corso di applicazione una misura cautelare e l'imputato versi in condizioni di incapacita' a partecipare al procedimento, la possibilita' di emettere sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', e dell'art. 71, stesso codice, nella parte in cui stabilisce la necessita' di pronunciare ordinanza di sospensione del procedimento anche nell'ipotesi in cui, pur potendosi prevedere in dibattimento la emissione di sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilita', il giudice della udienza preliminare debba disporre il rinvio a giudizio, sollevate con riferimento all'art. 3 Cost.; b) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, non debba emettersi sentenza di non luogo a procedere allorche' risulti evidente la materiale attribuibilita' del fatto all'imputato, sollevata con riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., in quanto la parcellizzazione delle ipotesi prospettate (a prescindere da seri dubbi di legittimita' delle soluzioni avanzate) dimostra l'impossibilita' di risolvere sul piano costituzionale una gamma quanto mai variegata di possibili opzioni, che soltanto il legislatore e' abilitato a compiere. - S. nn. 41/1993, 71/1996. red.: S. Di Palma
Sono inammissibili: a) - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, quanto meno nell'ipotesi in cui sia in corso di applicazione una misura cautelare e l'imputato versi in condizioni di incapacita' a partecipare al procedimento, la possibilita' di emettere sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', e dell'art. 71, stesso codice, nella parte in cui stabilisce la necessita' di pronunciare ordinanza di sospensione del procedimento anche nell'ipotesi in cui, pur potendosi prevedere in dibattimento la emissione di sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilita', il giudice della udienza preliminare debba disporre il rinvio a giudizio, sollevate con riferimento all'art. 3 Cost.; b) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, non debba emettersi sentenza di non luogo a procedere allorche' risulti evidente la materiale attribuibilita' del fatto all'imputato, sollevata con riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., in quanto la parcellizzazione delle ipotesi prospettate (a prescindere da seri dubbi di legittimita' delle soluzioni avanzate) dimostra l'impossibilita' di risolvere sul piano costituzionale una gamma quanto mai variegata di possibili opzioni, che soltanto il legislatore e' abilitato a compiere. - S. nn. 41/1993, 71/1996. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte