Sentenza 95/1997 (ECLI:IT:COST:1997:95)
Massima numero 23206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  26/03/1997;  Decisione del  26/03/1997
Deposito del 11/04/1997; Pubblicazione in G. U. 16/04/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 95/97. PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA - OBBLIGO DI INDICARE, A PENA DI INAMMISSIBILITA', NELL'ATTO DI OPPOSIZIONE, L'OGGETTO DELLA INVESTIGAZIONE SUPPLETIVA E I RELATIVI ELEMENTI DI PROVA - ASSERITO ECCESSO DI DELEGA PER AVERE IL LEGISLATORE DELEGANTE PREVISTO IL MERO OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PERSONE OFFESE DAL REATO - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 76 (in relazione all'art. 2, comma 1, direttiva 51, l. 16 febbraio 1987, n. 81) Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui prescrive che nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indichi, a pena di inammissibilita', l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova - in quanto, con riferimento al preteso eccesso di delega rispetto alla richiamata direttiva della legge di delegazione (secondo cui la persona offesa dal reato puo' formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare) - posto che il secondo comma della disposizione impugnata stabilisce che la pronuncia immediata del decreto di archiviazione e' subordinata alla duplice condizione che l'opposizione sia inammissibile e che la notizia di reato sia infondata - una opposizione che non contenga l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova non preclude al g.i.p. che non ravvisi, ad un primo esame, l'infondatezza della notizia di reato, di fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., cosi' assicurando alla persona offesa la medesima forma di tutela prescritta dalla richiamata direttiva; ed in quanto, con riferimento alla supposta violazione dell'art. 3 Cost., la disciplina apprestata dall'art. 410, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. e' idonea a tutelare le ragioni della persona 0ffesa sia nel caso in cui questa intenda contrastare carenze e lacune investigative, sia quando l'opposizione sia basata su una valutazione dei fatti ovvero su ragioni di diritto diverse da quelle poste a base della richiesta di archiviazione del p.m.; sicche', dal sistema del codice emerge chiaramente che, in sede di opposizione, la persona offesa, nei casi in cui si trova nella impossibilita' di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, puo' comunque far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, in accordo del resto con la facolta', riconosciutale in via generale dall'art. 90 cod. proc. pen., di presentare memorie al giudice, con la conseguenza che questo puo' non accogliere la richiesta di archiviazione e fissare l'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409, comma 1, cod. proc. pen., cosi' pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi due commi dell'art. 410. - S. n. 88/1991. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2    co. 1  dir. n. 51