Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44549  44550  44551  44552  44553  44554  44555  44556  44557  44559  44560  44561  44562  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44570  44571  44572  44573  44574  44575  44576  44577  44578  44579  44580  44581


Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Permesso di costruire in sanatoria o autorizzazione all'accertamento di conformità - Requisiti - Deroga al principio di c.d. doppia conformità - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 21 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, in base al quale il permesso di costruire o l'autorizzazione all'accertamento di conformità possono essere ottenuti - ai soli fini amministrativi e impregiudicati gli effetti penali dell'illecito - qualora gli interventi risultino conformi alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda. La norma regionale impugnata dal Governo deroga al principio della doppia conformità di cui all'art. 36 t.u. edilizia - vincolante anche per le autonomie speciali in quanto norma di grande riforma economico-sociale - il quale presuppone la conformità dell'intervento realizzato senza titolo sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'abuso, sia a quella in vigore al momento della presentazione della domanda.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 21  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte