Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Permesso di costruire in sanatoria o autorizzazione all'accertamento di conformità - Requisiti - Deroga al principio di c.d. doppia conformità - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione autonoma Sardegna - Permesso di costruire in sanatoria o autorizzazione all'accertamento di conformità - Requisiti - Deroga al principio di c.d. doppia conformità - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 21 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, in base al quale il permesso di costruire o l'autorizzazione all'accertamento di conformità possono essere ottenuti - ai soli fini amministrativi e impregiudicati gli effetti penali dell'illecito - qualora gli interventi risultino conformi alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda. La norma regionale impugnata dal Governo deroga al principio della doppia conformità di cui all'art. 36 t.u. edilizia - vincolante anche per le autonomie speciali in quanto norma di grande riforma economico-sociale - il quale presuppone la conformità dell'intervento realizzato senza titolo sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'abuso, sia a quella in vigore al momento della presentazione della domanda.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale, l'art. 21 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, in base al quale il permesso di costruire o l'autorizzazione all'accertamento di conformità possono essere ottenuti - ai soli fini amministrativi e impregiudicati gli effetti penali dell'illecito - qualora gli interventi risultino conformi alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda. La norma regionale impugnata dal Governo deroga al principio della doppia conformità di cui all'art. 36 t.u. edilizia - vincolante anche per le autonomie speciali in quanto norma di grande riforma economico-sociale - il quale presuppone la conformità dell'intervento realizzato senza titolo sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'abuso, sia a quella in vigore al momento della presentazione della domanda.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 21
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte