Sentenza 99/1997 (ECLI:IT:COST:1997:99)
Massima numero 23200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  07/04/1997;  Decisione del  07/04/1997
Deposito del 18/04/1997; Pubblicazione in G. U. 23/04/1997
Massime associate alla pronuncia:  23199


Titolo
SENT. 99/97 B. FILIAZIONE NATURALE - DIRITTI E DOVERI DEL GENITORE - OBBLIGO DI VERSARE UN ASSEGNO ALIMENTARE AL FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO - INADEMPIMENTO - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DISPORRE IL SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DEL GENITORE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E (IMPLICITAMENTE) DELL'ART. 30 COST. - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'EQUIPARAZIONE DELLA FILIAZIONE NATURALE ALLA FILIAZIONE LEGITTIMA - ESTENSIONE ALLA FILIAZIONE NATURALE DEGLI STRUMENTI PROCESSUALI POSTI A TUTELA DEI FIGLI LEGITTIMI - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - OBBLIGO DI ADOTTARE L'INTERPRETAZIONE CONFORME ALLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, cod. civ., nella parte in cui esclude che il provvedimento di sequestro ivi previsto possa essere disposto anche nei confronti del genitore di un figlio naturale riconosciuto, poiche', pur essendo vero che la disposizione in esame e' inquadrata nel procedimento di separazione dei coniugi in un contesto diverso dalla convivenza e dalla filiazione naturale, e' altresi' vero che il sequestro di cui all'art. 156 cod. civ. e' una forma di attuazione del principio di responsabilita' genitoriale, il quale postula il tempestivo soddisfacimento delle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status, sicche' tale strumento processuale deve ritenersi applicabile, da parte del giudice competente, nelle controversie tra genitori naturali concernenti il mantenimento di figli riconosciuti, come conseguenza sistematicamente deducibile dall'art. 261 cod. civ., secondo cui il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, conformemente ai principi costituzionali che non consentono una limitazione della tutela giuridica e sociale della filiazione naturale, non giustificata dalla incompatibilita' con i diritti della famiglia legittima, ed in applicazione della regola che impone, in caso di possibili letture alternative delle norme, quella conforme a Costituzione, senza pervenire alla 'extrema ratio' della declaratoria di illegittimita' costituzionale. - Sull'equiparazione della tutela dei figli naturali ai figli legittimi, S. n. 214/1996. Sull'art. 156, sesto comma, cod. civ., S. n. 258/1996. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Altri parametri e norme interposte