Sentenza 100/1997 (ECLI:IT:COST:1997:100)
Massima numero 23226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  07/04/1997;  Decisione del  07/04/1997
Deposito del 18/04/1997; Pubblicazione in G. U. 23/04/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 100/97. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE E SEMILIBERTA' - AMMISSIONE AL BENEFICIO - CONDIZIONI - POSSIBILITA' DI CONCEDERE LA SEMILIBERTA' SOLO DOPO UN PERIODO DI REGIME CARCERARIO, AD ECCEZIONE DELL'IPOTESI IN CUI LA PENA NON SIA SUPERIORE A SEI MESI - RITENUTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI ANALOGHE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, secondo comma, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'"), il quale - a differenza di quanto previsto dall'art. 47, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato puo' essere ammesso sulla base della valutazione della sua condotta in liberta', anche senza un previo periodo di osservazione in carcere - non consente, per pene da scontare rientranti negli stessi limiti che condizionano la possibilita' del suddetto affidamento, la concessione del <> della semiliberta', subordinando in tal modo la misura all'espiazione di un periodo di pena in carcere anche quando sussistano le condizioni per un graduale reinserimento del condannato medesimo nella societa', in quanto - premesso che l'affidamento in prova al servizio sociale e la semiliberta' sono due misure alternative alla detenzione non solo di contenuto diverso, ma anche fondate su diversi presupposti - il denunciato vizio di irragionevolezza in merito alla diversita' di disciplina relativa alle due misure appare insussistente, come del resto non sussiste alcuna <>, sul piano della legittimita' costituzionale, che le stesse presentino <>, non essendo <>; ne' infine si puo' ritenere irragionevole la scelta del legislatore di consentire la concessione della semiliberta' 'ab initio', senza la necessita' di un periodo di espiazione in carcere, per le pene non superiori a sei mesi, dato che, in questo caso, proprio la brevita' della pena da espiare ha suggerito di ammettere con maggiore larghezza il ricorso alla misura alternativa. E' del pari infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 27 Cost., non potendosi affermare che l'imposizione di un periodo di espiazione in regime carcerario di per se' contraddica la finalita' rieducativa cui deve sempre tendere la pena in tutte le sue forme di esecuzione. - Cfr., altresi', S. n. 569/1989, con la quale la Corte ha dichiarato <>. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte