Sentenza 101/1997 (ECLI:IT:COST:1997:101)
Massima numero 23311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
07/04/1997; Decisione del
07/04/1997
Deposito del 18/04/1997; Pubblicazione in G. U. 23/04/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 101/97. PROCESSO PENALE - DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - MANCATO AVVISO ALL'IMPUTATO DELLA FACOLTA' DI CHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA PENA - NULLITA' - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 101/97. PROCESSO PENALE - DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - MANCATO AVVISO ALL'IMPUTATO DELLA FACOLTA' DI CHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA PENA - NULLITA' - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., <>, in quanto - <>, e, considerato che tra il decreto che dispone tale forma di giudizio immediato ed il decreto di citazione a giudizio nel procedimento dinanzi al pretore, disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen., cosi' come integrato dalla sentenza n. 497 del 1995, non sussiste omogeneita' di situazioni ed identita' di 'ratio' - nel caso di giudizio immediato instaurato 'ex' art. 419, comma 5, cod. proc. pen., la rinunzia all'udienza preliminare e la richiesta del giudizio sono conseguenza di una precisa strategia difensiva dell'imputato, il quale, avendo gia' operato la sua scelta rispetto al rito, puo' ancora optare soltanto per la richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per la quale non incorre in alcuna decadenza. Pertanto, ove venga omesso l'avviso della facolta' di chiedere l'applicazione della pena, l'imputato rinviato a giudizio immediato su sua richiesta viene a trovarsi nella medesima situazione dell'imputato nei cui confronti il giudice ha emesso il decreto che dispone il giudizio al termine dell'udienza preliminare; decreto che, appunto, non contiene alcun avviso circa l'applicazione della pena (art. 429 cod. proc. pen.). red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte