Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Disciplina unitaria e complessiva - Spettanza in via esclusiva allo Stato - Efficacia della disciplina statale, compresa la pianificazione paesaggistica, anche nei confronti delle Regioni speciali e delle Province autonome, pur in considerazione degli statuti di autonomia - Possibilità, da parte delle Regioni, di introdurre un surplus di tutela. (Classif. 216037).
In base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., spetta in via esclusiva allo Stato il compito di dettare una disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto. La peculiarità del bene giuridico ambiente, nella cui complessità ricade anche il paesaggio, riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia. (Precedenti: S. 378/2007; S. 51/2006).
La prevalenza della pianificazione paesaggistica, di competenza esclusiva dello Stato, integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo. (Precedente: S. 251/2021).