Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44549  44550  44551  44552  44553  44554  44555  44556  44557  44558  44560  44561  44562  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44570  44571  44572  44573  44574  44575  44576  44577  44578  44579  44580  44581


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Disciplina unitaria e complessiva - Spettanza in via esclusiva allo Stato - Efficacia della disciplina statale, compresa la pianificazione paesaggistica, anche nei confronti delle Regioni speciali e delle Province autonome, pur in considerazione degli statuti di autonomia - Possibilità, da parte delle Regioni, di introdurre un surplus di tutela. (Classif. 216037).

Testo

In base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., spetta in via esclusiva allo Stato il compito di dettare una disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, considerato come entità organica e connesso a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto. La peculiarità del bene giuridico ambiente, nella cui complessità ricade anche il paesaggio, riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia. (Precedenti: S. 378/2007; S. 51/2006).

La prevalenza della pianificazione paesaggistica, di competenza esclusiva dello Stato, integra una regola di tutela primaria del paesaggio in nessun modo derogabile ad opera della legislazione regionale che, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, deve rispettare gli standard minimi uniformi di tutela previsti dalla normativa statale, potendo al limite introdurre un surplus di tutela e non un regime peggiorativo. (Precedente: S. 251/2021).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte