Sentenza 110/1997 (ECLI:IT:COST:1997:110)
Massima numero 23212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  09/04/1997;  Decisione del  09/04/1997
Deposito del 22/04/1997; Pubblicazione in G. U. 30/04/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 110/97. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - ATTO INTRODUTTIVO - INDICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA CHE L'ATTORE OFFRE IN COMUNICAZIONE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - OMESSA GARANZIA DELL'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' DA PARTE DEL CONTUMACE DELLE SCRITTURE PRIVATE PRODOTTE CONTRO DI LUI - ASSENZA DI RAGIONI GIUSTIFICATRICI DELLA DIVERSA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E DAVANTI AL PRETORE E AL TRIBUNALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Illegittimita' costituzionale dell'art. 318, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 215, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione, poiche' tale norma, analogamente a quanto affermato con riferimento all'art. 313, primo comma, cod. proc. civ., che disciplina il contenuto della domanda nel procedimento innanzi al pretore e al conciliatore, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., poiche' non vi sono ragioni per differenziare, ai fini della conoscibilita' delle scritture private, il procedimento innanzi al giudice di pace (cosi' come in passato quello davanti al giudice conciliatore) da quelli proposti innanzi al pretore o al tribunale. - V. S. n. 214/1991. Sul processo civile contumaciale, si vedano, tra le altre, S. nn. 250/1986 e 317/1989. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte