Sentenza 111/1997 (ECLI:IT:COST:1997:111)
Massima numero 23248
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  09/04/1997;  Decisione del  09/04/1997
Deposito del 22/04/1997; Pubblicazione in G. U. 30/04/1997
Massime associate alla pronuncia:  23247  23254  23271  23272  23273  23274


Titolo
SENT. 111/97 B. TRIBUTI IN GENERE - I.C.I. - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI AGRICOLI - APPLICAZIONE AL REDDITO DOMINICALE DI UN MOLTIPLICATORE FISSO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA NONCHE' DI QUELLO DI RAGIONEVOLEZZA - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - il quale prevede, per la determinazione del valore dei terreni agricoli, l'applicazione al reddito dominicale di un moltiplicatore pari a settantacinque - non risultando dall'ordinanza di rimessione che dinanzi al giudice 'a quo' sia in discussione la tassazione di terreni agricoli. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte