Sentenza 111/1997 (ECLI:IT:COST:1997:111)
Massima numero 23271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
09/04/1997; Decisione del
09/04/1997
Deposito del 22/04/1997; Pubblicazione in G. U. 30/04/1997
Titolo
SENT. 111/97 D. TRIBUTI IN GENERE - I.C.I. - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CON RIFERIMENTO AL VALORE DEGLI IMMOBILI - MANCATA CONSIDERAZIONE DI "EVENTUALE PASSIVITA' CONTRATTE DAL PROPRIETARIO PER ACQUISTARE O COSTRUIRE I PREDETTI BENI" - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CONTRIBUENTI A SECONDA DELLA COMPOSIZIONE (IMMOBILIARE O MOBILIARE) DEL PATRIMONIO - DEDOTTA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEGLI ARTT. 42, TERZO COMMA, E 53 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 111/97 D. TRIBUTI IN GENERE - I.C.I. - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE CON RIFERIMENTO AL VALORE DEGLI IMMOBILI - MANCATA CONSIDERAZIONE DI "EVENTUALE PASSIVITA' CONTRATTE DAL PROPRIETARIO PER ACQUISTARE O COSTRUIRE I PREDETTI BENI" - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CONTRIBUENTI A SECONDA DELLA COMPOSIZIONE (IMMOBILIARE O MOBILIARE) DEL PATRIMONIO - DEDOTTA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEGLI ARTT. 42, TERZO COMMA, E 53 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), in quanto - premesso che l'ampia discrezionalita' riservata al legislatore in relazione alle varie finalita' cui, di volta in volta, si ispira l'attivita' di imposizione fiscale gli consente, sia pure con il limite della non arbitrarieta', di determinare "i singoli fatti espressivi della capacita' contributiva", che, quale idoneita' del soggetto all'obbligazione di imposta, puo' essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza; e considerato, pertanto, che non e' di per se' lesivo del principio di eguaglianza e di capacita' contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori della stessa, le varie specie di beni patrimoniali sia di natura mobiliare che immobiliare - la mancata deduzione dalla base imponibile delle passivita' contratte dal proprietario per acquistare o costruire il bene non appare irrazionale, perche', in effetti, le predette passivita' afferiscono non all'immobile, bensi' al patrimonio generale del soggetto che li assume in carico. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), in quanto - premesso che l'ampia discrezionalita' riservata al legislatore in relazione alle varie finalita' cui, di volta in volta, si ispira l'attivita' di imposizione fiscale gli consente, sia pure con il limite della non arbitrarieta', di determinare "i singoli fatti espressivi della capacita' contributiva", che, quale idoneita' del soggetto all'obbligazione di imposta, puo' essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza; e considerato, pertanto, che non e' di per se' lesivo del principio di eguaglianza e di capacita' contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori della stessa, le varie specie di beni patrimoniali sia di natura mobiliare che immobiliare - la mancata deduzione dalla base imponibile delle passivita' contratte dal proprietario per acquistare o costruire il bene non appare irrazionale, perche', in effetti, le predette passivita' afferiscono non all'immobile, bensi' al patrimonio generale del soggetto che li assume in carico. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte