Sentenza 111/1997 (ECLI:IT:COST:1997:111)
Massima numero 23272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  09/04/1997;  Decisione del  09/04/1997
Deposito del 22/04/1997; Pubblicazione in G. U. 30/04/1997
Massime associate alla pronuncia:  23247  23248  23254  23271  23273  23274


Titolo
SENT. 111/97 E. TRIBUTI IN GENERE - I.C.I. - PREVISIONE DELL'ALIQUOTA I.C.I. IN MISURA UNICA ED IN UNA PERCENTUALE DEL VALORE DELL'IMMOBILE COMPRESA FRA IL 4 E IL 6 PER MILLE, CON FACOLTA' DI ELEVAZIONE AL 7 PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI BILANCIO - ASSERITA ELEVATEZZA DELLA PREDETTA ALIQUOTA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42 E 53 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 42 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - il quale prevede che l'aliquota I.C.I. sia stabilita, con deliberazione della giunta comunale, in misura unica ed in una percentuale del valore dell'immobile compresa fra il 4 e il 6 per mille, con facolta' di elevazione al 7 per straordinarie esigenze di bilancio - in quanto, posto che dalla legge tributaria nasce soltanto un'obbligazione pecuniaria verso lo Stato ovvero verso gli altri enti pubblici (v. sentenza n. 9 del 1959); e che la capacita' contributiva non si identifica con la proprieta' di uno specifico bene patrimoniale ne' con quella di un reddito, esprimendo, invece, l'idoneita' generale del singolo a concorrere alle spese pubbliche in relazione alla molteplicita' di obiettivi di politica fiscale che il legislatore puo' perseguire con l'imposizione tributaria; e considerata altresi' l'estraneita' della materia espropriativa all'ambito dell'art. 53 Cost. (sentenze nn. 283 del 1993, 22 del 1965 e 9 del 1959); "le doglianze del giudice rimettente circa l'elevatezza in se' dell'aliquota I.C.I. non sono sorrette da elementi che possano portare a considerarla, nel rapporto fra l'aliquota stessa ed il valore del bene in se', frutto di un arbitrio lesivo della capacita' contributiva. Cio' escluso, non vi e', di conseguenza, "alcuna ripercussione neanche sull'art. 42 della Costituzione". red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte