Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Paesaggio - Aree costiere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Facoltà, per i Comuni, di proporre aree di sosta temporanea degli autocaravan e caravan in aree private - Fissazione di limiti territoriali - Omessa previsione - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170002).
Paesaggio - Aree costiere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Facoltà, per i Comuni, di proporre aree di sosta temporanea degli autocaravan e caravan in aree private - Fissazione di limiti territoriali - Omessa previsione - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170002).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma , lett. s), Cost., l'art. 23 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che prevede la facoltà, per i Comuni, di proporre aree di sosta temporanea degli autocaravan e caravan in aree private. La disposizione impugnata dal Governo - nel consentire in termini indiscriminati, e dunque anche nella fascia costiera, di realizzare aree di sosta temporanea degli autocaravan e dei caravan - vìola l'art. 20, comma 1, lett. b), n. 3), delle norme tecniche di attuazione (NTA), il quale vieta nella fascia costiera la realizzazione di nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma , lett. s), Cost., l'art. 23 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che prevede la facoltà, per i Comuni, di proporre aree di sosta temporanea degli autocaravan e caravan in aree private. La disposizione impugnata dal Governo - nel consentire in termini indiscriminati, e dunque anche nella fascia costiera, di realizzare aree di sosta temporanea degli autocaravan e dei caravan - vìola l'art. 20, comma 1, lett. b), n. 3), delle norme tecniche di attuazione (NTA), il quale vieta nella fascia costiera la realizzazione di nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 23
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte