Sentenza 111/1997 (ECLI:IT:COST:1997:111)
Massima numero 23273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  09/04/1997;  Decisione del  09/04/1997
Deposito del 22/04/1997; Pubblicazione in G. U. 30/04/1997
Massime associate alla pronuncia:  23247  23248  23254  23271  23272  23274


Titolo
SENT. 111/97 F. TRIBUTI IN GENERE - I.C.I. - FISSAZIONE DELL'ALIQUOTA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 23, 76, 77 E 128 COST. - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 Cost., degli artt. 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - nella parte in cui prevedono che la determinazione dell'aliquota venga stabilita con deliberazione della giunta comunale - in quanto la predetta determinazione e' avvenuta, nella specie, ad opera del commissario prefettizio. Non puo', pertanto, reputarsi rilevante, ai fini del decidere, una questione che non concerne i poteri di quest'ultimo, bensi' quelli della giunta. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte