Sentenza 111/1997 (ECLI:IT:COST:1997:111)
Massima numero 23274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
09/04/1997; Decisione del
09/04/1997
Deposito del 22/04/1997; Pubblicazione in G. U. 30/04/1997
Titolo
SENT. 111/97 G. TRIBUTI IN GENERE - I.C.I. - FISSAZIONE DELL'ALIQUOTA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 23, 76 E 77 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 111/97 G. TRIBUTI IN GENERE - I.C.I. - FISSAZIONE DELL'ALIQUOTA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 23, 76 E 77 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 504"), i quali, prevedendo che l'aliquota I.C.I. sia fissata con <>, inciderebbero, in assenza di delega in tal senso, sul riparto di competenza tra consiglio e giunta, in quanto - premesso che il principio della riserva di legge, in materia di prestazioni imposte, va inteso in senso relativo come obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina dell'attivita' amministrativa (sentenza n. 157 del 1996); e considerato che il silenzio della legge di delegazione non osta all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e completamente della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese (sentenza n. 141 del 1993), ancorche' il potere debba essere esercitato in modo non solo conforme alle finalita' che l'hanno determinato, ma anche aderente al sistema delineato nella legislazione precedente (sentenza n. 28 del 1970) - nel caso di specie, secondo quanto espressamente stabilito dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' il legislatore stesso, in parte direttamente ed in parte attraverso lo svolgimento della delega conferita al Governo, a prevedere e a disciplinare il tributo, mentre all'ente locale non e' data la possibilita' ne' di istituire ne' di dettare "l'ordinamento dell'imposta", ma solo di determinare l'aliquota entro limiti prederminati, fermo restando che, in caso di mancata delibera, vale comunque il minimo fissato per legge, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 504"), i quali, prevedendo che l'aliquota I.C.I. sia fissata con <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte