Sentenza 112/1997 (ECLI:IT:COST:1997:112)
Massima numero 23207
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
09/04/1997; Decisione del
09/04/1997
Deposito del 22/04/1997; Pubblicazione in G. U. 30/04/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 112/97. FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI - IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI VERIDICITA' - AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE SOLO QUANDO RITENUTA DAL GIUDICE RISPONDENTE ALL'INTERESSE DEL MINORE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA COMPRESSIONE DELLA TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - NON FONDATEZZA.
SENT. 112/97. FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI - IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI VERIDICITA' - AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE SOLO QUANDO RITENUTA DAL GIUDICE RISPONDENTE ALL'INTERESSE DEL MINORE - MANCATA PREVISIONE - PRETESA COMPRESSIONE DELLA TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 263 cod. civ. - nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minorenne per difetto di veridicita' possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore stesso - in quanto - posto che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' e' ispirata al "principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere, in considerazione del fatto che nella verita' del rapporto di filiazione e' stato individuato un valore da tutelare in modo assoluto; che la tutela della verita' deve porsi in relazione anche alla necessita' di impedire che attraverso fraudolenti atti di riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione, poste ad esclusiva tutela dei minori, con la conseguenza che il legislatore, per contrastare il diffondersi di prassi illecite, ha istituito il sistema di controllo degli atti di riconoscimento, effettuati da parte di persona coniugata, di figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore (art. 74 l. n. 184 del 1983); e che la finalita' cosi' perseguita dal legislatore deve individuarsi proprio nell'attuazione del diritto del minore all'acquisizione di uno stato corrispondente alla realta' biologica, ovvero, quando cio' non sia possibile, all'acquisizione di uno stato corrispondente a quello dei figli legittimi, ma solo attraverso le garanzie offerte dalle norme sull'adozione - non vi puo' essere conflitto tra 'favor veritatis' e 'favor minoris', ove si consideri che l'autenticita' del rapporto di filiazione costituisce l'essenza stessa dell'interesse del minore, quale inviolabile diritto alla sua identita', e che ad eventuali pregiudizi per il minore, conseguenti all'accertamento della falsita' del riconoscimento, puo' porsi rimedio con il ricorso ad altri strumenti, predisposti proprio a tutela del minore, quali l'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), l. n. 184 del 1983. - S. n. 158/1991. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 263 cod. civ. - nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minorenne per difetto di veridicita' possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore stesso - in quanto - posto che l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita' e' ispirata al "principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere, in considerazione del fatto che nella verita' del rapporto di filiazione e' stato individuato un valore da tutelare in modo assoluto; che la tutela della verita' deve porsi in relazione anche alla necessita' di impedire che attraverso fraudolenti atti di riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione, poste ad esclusiva tutela dei minori, con la conseguenza che il legislatore, per contrastare il diffondersi di prassi illecite, ha istituito il sistema di controllo degli atti di riconoscimento, effettuati da parte di persona coniugata, di figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore (art. 74 l. n. 184 del 1983); e che la finalita' cosi' perseguita dal legislatore deve individuarsi proprio nell'attuazione del diritto del minore all'acquisizione di uno stato corrispondente alla realta' biologica, ovvero, quando cio' non sia possibile, all'acquisizione di uno stato corrispondente a quello dei figli legittimi, ma solo attraverso le garanzie offerte dalle norme sull'adozione - non vi puo' essere conflitto tra 'favor veritatis' e 'favor minoris', ove si consideri che l'autenticita' del rapporto di filiazione costituisce l'essenza stessa dell'interesse del minore, quale inviolabile diritto alla sua identita', e che ad eventuali pregiudizi per il minore, conseguenti all'accertamento della falsita' del riconoscimento, puo' porsi rimedio con il ricorso ad altri strumenti, predisposti proprio a tutela del minore, quali l'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), l. n. 184 del 1983. - S. n. 158/1991. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte
legge 04/05/1983
n. 184
art. 44
co. 1 lett. c)
legge 04/05/1983
n. 44
art. 74