Sentenza 113/1997 (ECLI:IT:COST:1997:113)
Massima numero 23334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
09/04/1997; Decisione del
09/04/1997
Deposito del 22/04/1997; Pubblicazione in G. U. 30/04/1997
Massime associate alla pronuncia:
23333
Titolo
SENT. 113/97 B. MILITARE - SANZIONI DISCIPLINARI - RICORSO GIURISDIZIONALE - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL RICORSO GERARCHICO - NECESSITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 113/97 B. MILITARE - SANZIONI DISCIPLINARI - RICORSO GIURISDIZIONALE - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL RICORSO GERARCHICO - NECESSITA' - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 - nella parte in cui dispone che avverso le sanzioni disciplinari di corpo non e' ammesso ricorso giurisdizionale se prima non sia stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso - in quanto, premesso che l'assoggettamento all'onere del previo esperimento dei rimedi amministrativi, con il conseguente differimento della proponibilita' dell'azione ad un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' legittimo se giustificato da esigenze di ordine generale; nella specie, la scelta del legislatore di privilegiare la via gerarchica quale naturale ed immediata sede di soluzione delle controversie in ordine all'irrogazione delle sanzioni - dove oltre tutto la possibilita' di proporre motivi di merito consente all'interessato di ottenere un complessivo e piu' penetrante riesame del fatto - e' da considerarsi il risultato di un congruo bilanciamento tra l'esigenza di coesione dei corpi militari e quella di tutela dei diritti individuali. - Cfr. S. nn. 22/1991; 82/1992; 233/1996. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 - nella parte in cui dispone che avverso le sanzioni disciplinari di corpo non e' ammesso ricorso giurisdizionale se prima non sia stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso - in quanto, premesso che l'assoggettamento all'onere del previo esperimento dei rimedi amministrativi, con il conseguente differimento della proponibilita' dell'azione ad un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' legittimo se giustificato da esigenze di ordine generale; nella specie, la scelta del legislatore di privilegiare la via gerarchica quale naturale ed immediata sede di soluzione delle controversie in ordine all'irrogazione delle sanzioni - dove oltre tutto la possibilita' di proporre motivi di merito consente all'interessato di ottenere un complessivo e piu' penetrante riesame del fatto - e' da considerarsi il risultato di un congruo bilanciamento tra l'esigenza di coesione dei corpi militari e quella di tutela dei diritti individuali. - Cfr. S. nn. 22/1991; 82/1992; 233/1996. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte