Sentenza 114/1997 (ECLI:IT:COST:1997:114)
Massima numero 23246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  09/04/1997;  Decisione del  09/04/1997
Deposito del 22/04/1997; Pubblicazione in G. U. 30/04/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 114/97. PROCESSO PENALE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO EMESSO IN SEGUITO AD OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE DI CONDANNA - MANCATO AVVISO ALL'IMPUTATO DELLA FACOLTA' DI CHIEDERE NEL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE L'APPLICAZIONE DELLA PENA O L'AMMISSIONE ALL'OBLAZIONE - NULLITA' DEL DECRETO DI CITAZIONE - OMESSA PREVISIONE - RITENUTO CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO NEI CUI CONFRONTI SIA STATO EMESSO IL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO A NORMA DELL'ART. 555 COD. PROC. PEN. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 464 dello stesso codice - nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio emesso in seguito all'opposizione a decreto penale di condanna contenga, a pena di nullita', l'avviso che l'imputato ha ancora la facolta' di chiedere nel giudizio dibattimentale l'applicazione della pena o l'ammissione all'oblazione - in quanto la disciplina del decreto penale e della relativa opposizione nel procedimento dinanzi al pretore, contenuta nella norma censurata, non contrasta con il diritto di difesa ne' riserva un'irragionevole e deteriore disparita' di trattamento all'imputato rinviato a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale rispetto a quello nei cui confronti sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen.. Nel primo caso, infatti, l'imputato ha gia' ricevuto l'avviso, contenuto nel decreto penale di condanna, che puo' chiedere il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena (art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) e, ove egli non abbia operato, in sede di opposizione al decreto penale, l'opzione per un rito alternativo, non vi e' motivo di rinnovare tale avviso, che risulterebbe pertanto inutile. Del resto - come e' stato altresi' precisato dalla Corte nella sentenza n. 344 del 1991- non vi sono preclusioni a che l'imputato, che nella dichiarazione di opposizione non abbia indicato alcuna opzione in ordine al rito, si avvalga, dopo il rinvio a giudizio, della facolta' di chiedere l'applicazione della pena o di essere ammesso all'oblazione sino alla scadenza dei termini rispettivamente stabiliti per i due riti alternativi. - V. O. n. 346/1992; cfr., altresi', S. n. 497/1995, richiamata dal giudice rimettente. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte