Sentenza 117/1997 (ECLI:IT:COST:1997:117)
Massima numero 23244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
05/05/1997; Decisione del
05/05/1997
Deposito del 06/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 117/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI VECCHIAIA - PENSIONAMENTO "POSTICIPATO" - CONDIZIONI - FACOLTA' DI OPZIONE - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE NON OLTRE LA DATA IN CUI VIENE MATURATO IL REQUISITO DELL'ETA' - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 117/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI VECCHIAIA - PENSIONAMENTO "POSTICIPATO" - CONDIZIONI - FACOLTA' DI OPZIONE - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE NON OLTRE LA DATA IN CUI VIENE MATURATO IL REQUISITO DELL'ETA' - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 2, ultima proposizione, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - il quale riconosce al lavoratore che abbia raggiunto il limite di eta' per il pensionamento di vecchiaia la possibilita', a sua scelta, di proseguire l'attivita' lavorativa fino al raggiungimento di un'eta' piu' avanzata o di un certo tetto massimo di anni di contribuzione -, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facolta' di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, in quanto, premesso che la norma impugnata e' sostanzialmente analoga a quella dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 156 del 1988 (art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; ed art. 6, secondo comma, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facolta' di opzione per il proseguimento del rapporto lavorativo non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del d.l. medesimo), nel caso in oggetto valgono le stesse considerazioni gia' fatte dalla Corte nella sentenza n. 156 citata. Ed invero, l'obbligo, per chi abbia raggiunto il limite di eta', di comunicare l'opzione entro tale data, comporta, in concreto, la conseguenza di <>; l'illegittimita' costituzionale della norma in esame, pertanto, deriva non da quell'obbligo, ma dal fatto che il termine per adempierlo puo' divenire, in pratica, irragionevolmente breve e puo', altresi', creare una irragionevole disparita' di trattamento, nell'ambito del regime transitorio regolato dalla norma in questione, <>. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 2, ultima proposizione, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") - il quale riconosce al lavoratore che abbia raggiunto il limite di eta' per il pensionamento di vecchiaia la possibilita', a sua scelta, di proseguire l'attivita' lavorativa fino al raggiungimento di un'eta' piu' avanzata o di un certo tetto massimo di anni di contribuzione -, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facolta' di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, in quanto, premesso che la norma impugnata e' sostanzialmente analoga a quella dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 156 del 1988 (art. 6, terzo comma, ultima proposizione, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; ed art. 6, secondo comma, nella parte in cui non dispone che il termine ivi previsto per l'esercizio della facolta' di opzione per il proseguimento del rapporto lavorativo non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del d.l. medesimo), nel caso in oggetto valgono le stesse considerazioni gia' fatte dalla Corte nella sentenza n. 156 citata. Ed invero, l'obbligo, per chi abbia raggiunto il limite di eta', di comunicare l'opzione entro tale data, comporta, in concreto, la conseguenza di <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte