Sentenza 118/1997 (ECLI:IT:COST:1997:118)
Massima numero 23245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  05/05/1997;  Decisione del  05/05/1997
Deposito del 06/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 118/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - CESSAZIONE DEL DIRITTO PER LE FIGLIE CHE CONTRAGGANO MATRIMONIO - DIVERSO TRATTAMENTO RISERVATO, NELLA MEDESIMA SITUAZIONE, AI FIGLI MASCHI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 23, lett. a), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (in tema di trattamento previdenziale per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), nella parte in cui prevede la cessazione del diritto alla pensione di riversibilita' per le figlie che contraggano matrimonio, in quanto - posto che, come gia' affermato dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1975, non puo' ritenersi che il matrimonio costituisca presunzione 'iuris et de iure' della non vivenza del figlio a carico del genitore; e, ferma restando, senza distinzione di sesso, la perdita del diritto solo nel caso che venga dimostrato il venir meno di quella convivenza o la mancanza degli altri requisiti previsti dalla legge - la disparita' di trattamento tra i figli, <>. - Cfr., altresi', S. n. 140/1979, nella quale la Corte, affrontando l'ipotesi della cessazione del diritto alla pensione di riversibilita' a seguito del matrimonio di una figlia, ha osservato che la norma censurata (art. 3, lett. a), del d.lgs.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) <>; e che detta norma, <>. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte