Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Paesaggio - Aree costiere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Possibilità di realizzare campeggi anche in fascia costiera - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170002).
Paesaggio - Aree costiere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Possibilità di realizzare campeggi anche in fascia costiera - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170002).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 24 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che prevede la possibilità di realizzare campeggi anche in fascia costiera. La disposizione impugnata dal Governo vìola l'art. 20, comma 1, lett. b), n. 3), delle norme tecniche di attuazione (NTA), il quale vieta nella fascia costiera la realizzazione di nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper, senza che possa assumere rilievo la specificazione che si tratta di campeggi a basso indice di impatto paesaggistico e ad alto indice di reversibilità, né che debbano essere realizzati oltre la fascia di 300 metri dalla linea di battigia, poiché la fascia costiera è individuata in termini più ampi rispetto ad essa.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 24 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che prevede la possibilità di realizzare campeggi anche in fascia costiera. La disposizione impugnata dal Governo vìola l'art. 20, comma 1, lett. b), n. 3), delle norme tecniche di attuazione (NTA), il quale vieta nella fascia costiera la realizzazione di nuovi campeggi e strutture ricettive connesse a campi da golf, aree attrezzate di camper, senza che possa assumere rilievo la specificazione che si tratta di campeggi a basso indice di impatto paesaggistico e ad alto indice di reversibilità, né che debbano essere realizzati oltre la fascia di 300 metri dalla linea di battigia, poiché la fascia costiera è individuata in termini più ampi rispetto ad essa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 24
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte