Sentenza 120/1997 (ECLI:IT:COST:1997:120)
Massima numero 23227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  05/05/1997;  Decisione del  05/05/1997
Deposito del 06/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 120/97. SANITA' PUBBLICA - REGIONE LOMBARDIA - POTERE DI VIGILANZA SU ISTITUTI SANITARI PRIVATI - DEDOTTA INGIUSTIFICATA IDENTITA' DI TRATTAMENTO TRA ISTITUTI AVENTI CARATTERISTICHE ASSIMILABILI ALLE CASE DI CURA E STUDI MEDICI INDIVIDUALI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA NORMATIVA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), della l. reg. Lombardia 17 febbraio 1986, n. 5, impugnato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui assimila, sottoponendo ai medesimi poteri di vigilanza e autorizzazione, tanto gli istituti aventi individualita' e organizzazione propria che presentano le stesse caratteristiche della case e degli istituti di cura, tanto lo studio privato del singolo medico, purche' abbia almeno un dipendente e una targa pubblicitaria, in quanto tale assimilazione non realizza un irragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutelare beni pubblici essenziali, riconducibili al diritto fondamentale della salute, e l'esigenza di non limitare, senza effettiva necessita', l'iniziativa economica privata nel settore dell'assistenza sanitaria. red.: F. Mangano

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte