Sentenza 121/1997 (ECLI:IT:COST:1997:121)
Massima numero 23228
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  05/05/1997;  Decisione del  05/05/1997
Deposito del 06/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Massime associate alla pronuncia:  23229  23230


Titolo
SENT. 121/97 A. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - ATTO GOVERNATIVO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ESERCIZI ABILITATI ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE - RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - CENSURA, FORMULATA IN VIA PRELIMINARE, SECONDO CUI IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, IMPROPRIAMENTE AUTOQUALIFICATOSI "DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO", RIGUARDANDO MATERIA NELLA QUALE LA RICORRENTE E' TITOLARE, A DIFFERENZA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, NON DI UNA FUNZIONE SOLO DELEGATA, MA DI COMPETENZA PROPRIA, ILLEGITTIMAMENTE SAREBBE STATO RIVOLTO ANCHE AD ESSA - REIEZIONE - PARTICOLARITA' PER CUI IL DECRETO IN QUESTIONE PUO' ESSERE CONSIDERATO ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO.

Testo
Non e' fondata la censura mossa in via preliminare dalla Provincia di Trento, nel ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei confronti dell'atto "di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano" - emanato, in base all'art. 3, comma 4, legge 25 agosto 1991, n. 287, con d.P.R. 13 dicembre 1995, per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - secondo cui l'impugnato provvedimento, trattandosi in realta' di un atto di direttiva per l'esercizio di funzioni amministrative delegate alle regioni, non potrebbe esplicare effetti nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto titolari, nella materia 'de qua', di competenza amministrativa propria e non di competenza delegata alla stregua delle Regioni a statuto ordinario. Il decreto in questione puo' essere infatti qualificato come un vero atto di indirizzo e coordinamento, in conformita' alla qualificazione che esso stesso si attribuisce: e cio' sia tenendo conto del rinvio operato dal su citato art. 3, legge n. 287 del 1991, ai fini della procedura di deliberazione, all'art. 2, comma 3, lett. d), legge n. 400 del 1988, sia considerando il contenuto dell'atto, volto ad indirizzare secondo criteri uniformi sull'intero territorio nazionale l'esercizio di una funzione amministrativa la quale - ancorche' rientri in materia delegata alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 52, d.P.R. n. 616 del 1977 - e' dalla legge attribuita alla competenza dei Comuni, cui spetta rilasciare le autorizzazioni (art. 3, comma 1, legge n. 287 del 1991), nonche' stabilire le condizioni per il rilascio delle medesime (art. 3, comma 5, stessa legge), sia pure in conformita' ai criteri e parametri fissati dalle Regioni sulla base, a loro volta, delle impartite "direttive" governative. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte