Sentenza 121/1997 (ECLI:IT:COST:1997:121)
Massima numero 23229
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  05/05/1997;  Decisione del  05/05/1997
Deposito del 06/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Massime associate alla pronuncia:  23228  23230


Titolo
SENT. 121/97 B. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - ATTO GOVERNATIVO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO, NEI CONFRONTI DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME, PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ESERCIZI ABILITATI ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE - RICORSI DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - RISCONTRATA OMISSIONE DELLA CONSULTAZIONE DELLE STESSE RICHIESTA DALL'ART. 3 DELLE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA EMANATE CON D.LGS. N. 266 DEL 1992 - NON SPETTANZA ALLO STATO, NEI RAPPORTI CON LE PROVINCE AUTONOME, DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO, 'IN PARTE QUA', DELL'IMPUGNATO PROVVEDIMENTO - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.

Testo
Non spetta allo Stato adottare l'atto di indirizzo e coordinamento rivolto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, reso con d.P.R. 13 dicembre 1995, senza preventiva consultazione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle suddette Province, in ordine alla compatibilita' dell'atto con lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e con le relative norme di attuazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 delle Norme di attuazione statutaria emanate con d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Conseguentemente - assorbite altre censure formulate - il su indicato provvedimento, limitatamente ai suoi effetti nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, viene annullato. La consultazione preventiva prescritta dalla richiamata norma di attuazione statutaria condiziona infatti in modo ineludibile la legittimita' degli atti governativi di indirizzo che siano diretti, come quello in esame, anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano (o alla Regione Trentino-Alto Adige, se e' in giuoco la rispettiva competenza) e la loro validita' nei confronti delle stesse, dovendo escludersi che la omissione di essa sia sanata dal parere, espresso nel caso di specie, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, di cui all'art. 12, comma 5, lett. b), legge 23 agosto 1988, n. 400. Cosicche' l'atto, ciononostante emanato, integra una menomazione delle attribuzioni delle Province, suscettibile di essere fatta valere con il sollevato conflitto di attribuzione. - V. massima seguente. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 3