Sentenza 121/1997 (ECLI:IT:COST:1997:121)
Massima numero 23230
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  05/05/1997;  Decisione del  05/05/1997
Deposito del 06/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Massime associate alla pronuncia:  23228  23229


Titolo
SENT. 121/97 C. REGIONI IN GENERE - INDIRIZZO E COORDINAMENTO (FUNZIONE DI) - ESERCIZIO DELLA STESSA IN MATERIE DI COMPETENZA DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE O DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - CONDIZIONI - PARERE DELLA REGIONE O, A SECONDA, DELL'UNA O DELL'ALTRA DELLE PROVINCE, RICHIESTO DALL'ART. 3 DELLE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA EMANATE CON D.LGS. N. 266 DEL 1992 - POSSIBILITA' DI RITENERLO SURROGATO DAL PARERE, SE ESPRESSO, DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 5, LETT. B), LEGGE N. 400 DEL 1988 - ESCLUSIONE - MOTIVI.

Testo
La consultazione degli enti autonomi del Trentino-Alto Adige prevista dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, non puo' essere in alcun modo surrogata dal parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sia perche' tale parere deve essere chiesto, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. b), legge 23 agosto 1988, n. 400, "sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento", mentre il precetto statutario impone al Governo di consultare Regioni o Province "su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento", sia, soprattutto, perche' i due pareri hanno fonte, natura, finalita' ed effetti del tutto diversi fra loro, posto che: il parere della Conferenza e' previsto dalla legge ordinaria e quello degli enti autonomi del Trentino-Alto Adige dalle norme di attuazione; il primo e' espresso da un organo collegiale in cui sono presenti, e non da sole, tutte le Regioni, mentre il secondo e' espresso dalla sola Regione Trentino-Alto Adige o dalle sole Province autonome di Trento e di Bolzano, a seconda delle rispettive competenze; il primo e' un parere generico, il secondo verte specificamente sulla compatibilita' dell'atto di indirizzo con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, ed e' appunto diretto alla tutela delle speciali previsioni statutarie o di attuazione statutaria in ordine alle modalita' del "coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e, rispettivamente, della Regione o delle Province autonome" (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 266 del 1992), e posto che, infine, il parere prescritto dalla norme di attuazione condiziona temporaneamente, se negativo, l'efficacia dell'atto nel territorio regionale o provinciale (art. 3, commi 4 e 5, d.lgs. cit.): onde non vi e' luogo a parlare - in caso di provvedimenti statali su cui la Conferenza Stato-Regioni abbia gia' avuto occasione di pronunciarsi - di duplicazione di procedimenti. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 3    co. 3  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 12    co. 5  lett. b)