Sentenza 122/1997 (ECLI:IT:COST:1997:122)
Massima numero 23225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  05/05/1997;  Decisione del  05/05/1997
Deposito del 06/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 122/97. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - TERMINE DI DECADENZA DI GIORNI SETTE DECORRENTI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO DEL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO, ANZICHE' DI GIORNI QUINDICI COME PREVISTO PER IL PROCEDIMENTO PRETORILE [ART. 555, PRIMO COMMA, LETTERA E), DEL C.P.P.] - LAMENTATA ESIGUITA' DI DETTO TERMINE PER GLI IMPUTATI DETENUTI, CON PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI LIBERI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la decadenza dalla facolta' di richiedere il giudizio abbreviato entro il termine di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato anche nei confronti degli imputati ristretti in carcere, anziche' nel termine di quindici giorni desumibile dall'art. 555, comma 1, lettera c) stesso codice, in quanto, con riferimento alla pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - posto che il rito immediato ed il giudizio pretorile presentano differenze di presupposto e di disciplina tali da rendere i relativi modelli processuali del tutto incomparabili fra loro, il giudizio immediato (a differenza di quanto accade per l'emissione del decreto di citazione a giudizio davanti al pretore) potendo essere ritualmente introdotto soltanto nei casi in cui la prova appare evidente e richiesto solo dopo che la persona sottoposta alle indagini (o l'imputato in stato di custodia cautelare) sia stata interrogata "sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova", mentre nel procedimento pretorile l'interrogatorio non soltanto e' richiesto quale presupposto per l'emissine del decreto di citazione a giudizio, ma neppure puo' definirsi come un atto che frequentemente ricorra nella pratica giudiziaria - la durata del termine previsto dall'art. 555, comma 1, lett. e) e' calibrata non solo e non tanto in funzione di un generico "favor" per i riti alternativi, quanto, soprattutto, in ragione del fatto che il decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al pretore rappresenta normalmente il primo atto dal quale l'imputato viene ad apprendere della esistenza del processo a suo carico e della accusa che gli viene mossa; e, con riferimento all'art. 97 Cost., il principio del buon andamento della p.a. attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari con esclusione della funzione giurisdizionale nel suo complesso. - O. nn. 59/1992, 137/1995, 7/1997. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura penale (nuovo)    n. 0  art. 555    co. 1  lett. e)