Sentenza 123/1997 (ECLI:IT:COST:1997:123)
Massima numero 23277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
05/05/1997; Decisione del
05/05/1997
Deposito del 06/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 123/97. BREVETTI - RICORSO CONTRO IL RIGETTO O L'ACCOGLIMENTO NON INTEGRALE DI DOMANDA DI BREVETTO INDUSTRIALE - TERMINE - SPEDIZIONE A MEZZO POSTA - DECORRENZA DALLA DATA DELLA RICEZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI E MARCHI, ANZICHE' DA QUELLO DELLA SPEDIZIONE DEL PLICO RACCOMANDATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - DISCREZIONALE REGOLAMENTAZIONE DEI MODULI NOTIFICATORI - ESIGENZA DI CERTEZZA DEL DEPOSITO - NON IRRAGIONEVOLEZZA - POSSIBILITA' DI SCEGLIERE IL MEZZO POSTALE PER IL DEPOSITO DEL RICORSO - NON FONDATEZZA.
SENT. 123/97. BREVETTI - RICORSO CONTRO IL RIGETTO O L'ACCOGLIMENTO NON INTEGRALE DI DOMANDA DI BREVETTO INDUSTRIALE - TERMINE - SPEDIZIONE A MEZZO POSTA - DECORRENZA DALLA DATA DELLA RICEZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI E MARCHI, ANZICHE' DA QUELLO DELLA SPEDIZIONE DEL PLICO RACCOMANDATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - DISCREZIONALE REGOLAMENTAZIONE DEI MODULI NOTIFICATORI - ESIGENZA DI CERTEZZA DEL DEPOSITO - NON IRRAGIONEVOLEZZA - POSSIBILITA' DI SCEGLIERE IL MEZZO POSTALE PER IL DEPOSITO DEL RICORSO - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di trasmissione mediante servizio postale del ricorso avverso il rigetto della domanda di registrazione di marchio, prevede come data del deposito quella del ricevimento del plico anziche' quella della sua spedizione, in quanto, attesa l'ampia discrezionalita' di cui dispone il legislatore nel regolare la pluralita' dei moduli notificatori, anche mediante l'utilizzo del servizio postale, nel caso di specie, la mancata coincidenza della data della spedizione con quella del deposito dell'atto, non comporta la violazione ne' del principio di ragionevolezza, in quanto l'interesse alla certezza della pendenza del ricorso, ben puo' giustificare la previsione che, ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, l'atto sia ricevuto e verbalizzato dall'ufficio di destinazione, non essendo sufficiente la prova della mera spedizione, ne' del diritto di difesa, in quanto la spedizione per posta, rispetto al deposito del ricorso presso gli uffici competenti, rappresenta una possibile alternativa offerta al ricorrente per agevolarlo, e la cui scelta e' commisurata alla valutazione da parte sua della ragionevole ampiezza del termine di trenta giorni previsto per il ricorso, in rapporto al tempo presumibilmente necessario per l'arrivo del plico. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 540, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di trasmissione mediante servizio postale del ricorso avverso il rigetto della domanda di registrazione di marchio, prevede come data del deposito quella del ricevimento del plico anziche' quella della sua spedizione, in quanto, attesa l'ampia discrezionalita' di cui dispone il legislatore nel regolare la pluralita' dei moduli notificatori, anche mediante l'utilizzo del servizio postale, nel caso di specie, la mancata coincidenza della data della spedizione con quella del deposito dell'atto, non comporta la violazione ne' del principio di ragionevolezza, in quanto l'interesse alla certezza della pendenza del ricorso, ben puo' giustificare la previsione che, ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, l'atto sia ricevuto e verbalizzato dall'ufficio di destinazione, non essendo sufficiente la prova della mera spedizione, ne' del diritto di difesa, in quanto la spedizione per posta, rispetto al deposito del ricorso presso gli uffici competenti, rappresenta una possibile alternativa offerta al ricorrente per agevolarlo, e la cui scelta e' commisurata alla valutazione da parte sua della ragionevole ampiezza del termine di trenta giorni previsto per il ricorso, in rapporto al tempo presumibilmente necessario per l'arrivo del plico. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte