Ordinanza 126/1997 (ECLI:IT:COST:1997:126)
Massima numero 23233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
05/05/1997; Decisione del
05/05/1997
Deposito del 06/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 126/97. BONIFICA - REGIONE MARCHE - SOPPRESSIONE, CON LEGGE REGIONALE, DEI CONSORZI DI BONIFICA E TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DI FUNZIONI DA ESSI ESERCITATE IN MATERIA - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER VIOLAZIONE DI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - DEPOSITO DEL RICORSO OLTRE I DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 126/97. BONIFICA - REGIONE MARCHE - SOPPRESSIONE, CON LEGGE REGIONALE, DEI CONSORZI DI BONIFICA E TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE DI FUNZIONI DA ESSI ESERCITATE IN MATERIA - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER VIOLAZIONE DI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - DEPOSITO DEL RICORSO OLTRE I DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il ricorso con cui e' stata sollevata e' stato depositato oltre il termine, di dieci giorni dalla notifica - per costante giurisprudenza della Corte costituzionale perentorio - stabilito dall'art. 31, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e non rileva in contrario - non essendo applicabile nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, in assenza di una norma che vi si riferisca, la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dall'art. 1, primo comma, legge 7 ottobre 1969, n. 742 - che, nel caso, esso sia decorso durante tale periodo. - V., riguardo alla perentorieta' del richiamato termine, O. nn. 71/1986, 139/1987 e 528/1988, e riguardo alla inapplicabilita' della sospensione dei termini nel periodo feriale nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, S. nn. 30/1973, 174/1974, 239/1982, 215/1986 e 233/1993. red.: S. Pomodoro
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il ricorso con cui e' stata sollevata e' stato depositato oltre il termine, di dieci giorni dalla notifica - per costante giurisprudenza della Corte costituzionale perentorio - stabilito dall'art. 31, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e non rileva in contrario - non essendo applicabile nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, in assenza di una norma che vi si riferisca, la sospensione dei termini nel periodo feriale prevista dall'art. 1, primo comma, legge 7 ottobre 1969, n. 742 - che, nel caso, esso sia decorso durante tale periodo. - V., riguardo alla perentorieta' del richiamato termine, O. nn. 71/1986, 139/1987 e 528/1988, e riguardo alla inapplicabilita' della sospensione dei termini nel periodo feriale nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, S. nn. 30/1973, 174/1974, 239/1982, 215/1986 e 233/1993. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 73
legge 08/06/1990
n. 142
art. 14
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
co. 3