Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  29/11/2021;  Decisione del  29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44542  44543  44544  44545  44546  44547  44548  44549  44550  44551  44552  44553  44554  44555  44556  44557  44558  44559  44560  44561  44563  44564  44565  44566  44567  44568  44569  44570  44571  44572  44573  44574  44575  44576  44577  44578  44579  44580  44581


Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Ampliamento, mediante norma di interpretazione autentica a decreto assessoriale, dei limiti di densità dell'edilizia alberghiera per le diverse zone - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170001).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 25, comma 1, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che prevede l'ampliamento, mediante norma di interpretazione autentica a decreto assessoriale, dei limiti di densità dell'edilizia alberghiera per le diverse zone. La disposizione impugnata dal Governo depotenzia il limite relativo alle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nella zona F, così ampliando le facoltà edificatorie, in deroga al piano paesaggistico, con una diretta incidenza sulla tutela del paesaggio.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  18/01/2021  n. 1  art. 25  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte