Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Ampliamento, mediante norma di interpretazione autentica a decreto assessoriale, dei limiti di densità dell'edilizia alberghiera per le diverse zone - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170001).
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Ampliamento, mediante norma di interpretazione autentica a decreto assessoriale, dei limiti di densità dell'edilizia alberghiera per le diverse zone - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170001).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 25, comma 1, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che prevede l'ampliamento, mediante norma di interpretazione autentica a decreto assessoriale, dei limiti di densità dell'edilizia alberghiera per le diverse zone. La disposizione impugnata dal Governo depotenzia il limite relativo alle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nella zona F, così ampliando le facoltà edificatorie, in deroga al piano paesaggistico, con una diretta incidenza sulla tutela del paesaggio.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 25, comma 1, primo periodo, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, che prevede l'ampliamento, mediante norma di interpretazione autentica a decreto assessoriale, dei limiti di densità dell'edilizia alberghiera per le diverse zone. La disposizione impugnata dal Governo depotenzia il limite relativo alle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nella zona F, così ampliando le facoltà edificatorie, in deroga al piano paesaggistico, con una diretta incidenza sulla tutela del paesaggio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 25
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte