Sentenza 127/1997 (ECLI:IT:COST:1997:127)
Massima numero 23466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
07/05/1997; Decisione del
07/05/1997
Deposito del 09/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Titolo
SENT. 127/97 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - DISCIPLINA - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE DI CONDIZIONARE L'ATTRIBUZIONE E L'AMMONTARE DELLA PREDETTA INTEGRAZIONE AGLI ALTRI REDDITI DEL PENSIONATO E DELLA SUA FAMIGLIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36, PRIMO COMMA, E 38, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 127/97 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - DISCIPLINA - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE DI CONDIZIONARE L'ATTRIBUZIONE E L'AMMONTARE DELLA PREDETTA INTEGRAZIONE AGLI ALTRI REDDITI DEL PENSIONATO E DELLA SUA FAMIGLIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36, PRIMO COMMA, E 38, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lett. b), del d.l.12 settembre 1983, n. 463 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("Interventi correttivi di finanza pubblica") e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"); dell'art. 3, comma 1, lett. s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ("Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego e di finanza territoriale"), nella parte in cui da' rilievo, ai fini dell'attribuzione dell'integrazione della pensione al trattamento minimo, al reddito del coniuge dell'assicurato, in quanto - posto che l'integrazione della pensione deve assicurare che la prestazione previdenziale consenta di far fronte alle esigenze di vita minime dell'assicurato e della sua famiglia - il legislatore puo', senza che ne risultino violati gli artt. 36 e 38 della Costituzione, considerare anche i redditi del coniuge, per attribuire o meno al titolare della pensione l'integrazione al minimo; sempre che, tuttavia, l'importo dei redditi, propri o cumulati con quelli del coniuge, ostativo all'attribuzione del beneficio, sia determinato ragionevolmente, per poter far fronte alle esigenze di vita minime della famiglia. - cfr. pure, S. nn. 99/1995 e 119/1991. - Sulla natura dell'integrazione della pensione al minimo, cfr. S. n. 240/1994. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lett. b), del d.l.12 settembre 1983, n. 463 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("Interventi correttivi di finanza pubblica") e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"); dell'art. 3, comma 1, lett. s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ("Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego e di finanza territoriale"), nella parte in cui da' rilievo, ai fini dell'attribuzione dell'integrazione della pensione al trattamento minimo, al reddito del coniuge dell'assicurato, in quanto - posto che l'integrazione della pensione deve assicurare che la prestazione previdenziale consenta di far fronte alle esigenze di vita minime dell'assicurato e della sua famiglia - il legislatore puo', senza che ne risultino violati gli artt. 36 e 38 della Costituzione, considerare anche i redditi del coniuge, per attribuire o meno al titolare della pensione l'integrazione al minimo; sempre che, tuttavia, l'importo dei redditi, propri o cumulati con quelli del coniuge, ostativo all'attribuzione del beneficio, sia determinato ragionevolmente, per poter far fronte alle esigenze di vita minime della famiglia. - cfr. pure, S. nn. 99/1995 e 119/1991. - Sulla natura dell'integrazione della pensione al minimo, cfr. S. n. 240/1994. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte