Sentenza 127/1997 (ECLI:IT:COST:1997:127)
Massima numero 23472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  07/05/1997;  Decisione del  07/05/1997
Deposito del 09/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Massime associate alla pronuncia:  23466  23475


Titolo
SENT. 127/97 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - DISCIPLINA - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE DI CONDIZIONARE L'ATTRIBUZIONE E L'AMMONTARE DELLA PREDETTA INTEGRAZIONE AGLI ALTRI REDDITI DEL PENSIONATO E DELLA SUA FAMIGLIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lett. b), del d.l.12 settembre 1983, n. 463 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("Interventi correttivi di finanza pubblica") e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"); dell'art. 3, comma 1, lett. s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ("Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego e di finanza territoriale"), nella parte in cui da' rilievo, ai fini dell'attribuzione dell'integrazione della pensione al trattamento minimo, al reddito del coniuge dell'assicurato, in quanto - posto che l'attribuzione dell'integrazione, diretta ad assicurare il minimo necessario al lavoratore pensionato e alla sua famiglia, richiede ulteriori requisiti di reddito, che, in ragione delle esigenze familiari possono legittimamente riferirsi, oltre che ai redditi propri del titolare della pensione, anche a quelli del coniuge, i quali concorrono a soddisfare i medesimi bisogni - non e' ravvisabile, sotto tale profilo, quella identita' di situazione che viene presupposta per dedurre una disparita' di trattamento. Le disposizioni denunciate, invero, non discriminano tra soggetti coniugati e non coniugati, ma stabiliscono il criterio dell'ammontare del cumulo dei redditi dei coniugi per escludere il bisogno che da' diritto all'intervento solidaristico di integrazione della pensione. - Cfr. S. n. 75/1991. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte