Sentenza 127/1997 (ECLI:IT:COST:1997:127)
Massima numero 23475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
07/05/1997; Decisione del
07/05/1997
Deposito del 09/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Titolo
SENT. 127/97 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - DISCIPLINA - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE DI CONDIZIONARE L'ATTRIBUZIONE E L'AMMONTARE DELLA PREDETTA INTEGRAZIONE AGLI ALTRI REDDITI DEL PENSIONATO E DELLA SUA FAMIGLIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 31, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA
SENT. 127/97 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - DISCIPLINA - POSSIBILITA' PER IL LEGISLATORE DI CONDIZIONARE L'ATTRIBUZIONE E L'AMMONTARE DELLA PREDETTA INTEGRAZIONE AGLI ALTRI REDDITI DEL PENSIONATO E DELLA SUA FAMIGLIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 31, PRIMO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 31, primo comma, Cost. la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lett. b), del d.l.12 settembre 1983, n. 463 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("Interventi correttivi di finanza pubblica") e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"); dell'art. 3, comma 1, lett. s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ("Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego e di finanza territoriale") - il quale, dando rilievo, ai fini dell'attribuzione dell'integrazione della pensione al trattamento minimo, al reddito del coniuge dell'assicurato, non agevolerebbe la formazione della famiglia, ma incoraggerebbe le famiglie di fatto e la separazione tra coniugi - in quanto, posto che il principio di favore e di sostegno per la famiglia non e' contraddetto quando il legislatore condiziona l'attribuzione di una prestazione solidaristica - come l'integrazione della pensione al trattamento minimo - ai redditi non solo del titolare della pensione ma anche del coniuge, purche' l'importo dei redditi cumulati che escludono l'integrazione sia ragionevolmente determinato in misura adeguatamente superiore a quello dei redditi propri del pensionato che determinano analoga esclusione; la mancanza o il diverso atteggiarsi dell'obbligo giuridico di assistenza diversifica le altre situazioni considerate dal giudice rimettente dalla condizione della famiglia legittima e non ne consente il raffronto, giacche' solo il rapporto coniugale e' caratterizzato da stabilita' e certezza e dalla reciprocita' e corrispettivita' di diritti e doveri che nascono dal matrimonio - Cfr. 'ex plurimis' S. nn. 644/1988; 75/1991; 8/1996. Cfr., altresi', S. nn. 81/1966 e 1067/1988. red.: G. Leo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 31, primo comma, Cost. la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lett. b), del d.l.12 settembre 1983, n. 463 (recante: "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("Interventi correttivi di finanza pubblica") e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"); dell'art. 3, comma 1, lett. s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ("Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego e di finanza territoriale") - il quale, dando rilievo, ai fini dell'attribuzione dell'integrazione della pensione al trattamento minimo, al reddito del coniuge dell'assicurato, non agevolerebbe la formazione della famiglia, ma incoraggerebbe le famiglie di fatto e la separazione tra coniugi - in quanto, posto che il principio di favore e di sostegno per la famiglia non e' contraddetto quando il legislatore condiziona l'attribuzione di una prestazione solidaristica - come l'integrazione della pensione al trattamento minimo - ai redditi non solo del titolare della pensione ma anche del coniuge, purche' l'importo dei redditi cumulati che escludono l'integrazione sia ragionevolmente determinato in misura adeguatamente superiore a quello dei redditi propri del pensionato che determinano analoga esclusione; la mancanza o il diverso atteggiarsi dell'obbligo giuridico di assistenza diversifica le altre situazioni considerate dal giudice rimettente dalla condizione della famiglia legittima e non ne consente il raffronto, giacche' solo il rapporto coniugale e' caratterizzato da stabilita' e certezza e dalla reciprocita' e corrispettivita' di diritti e doveri che nascono dal matrimonio - Cfr. 'ex plurimis' S. nn. 644/1988; 75/1991; 8/1996. Cfr., altresi', S. nn. 81/1966 e 1067/1988. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
co. 1
Altri parametri e norme interposte