Ordinanza 129/1997 (ECLI:IT:COST:1997:129)
Massima numero 23235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
07/05/1997; Decisione del
07/05/1997
Deposito del 09/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 129/97. LAVORO - INVALIDI CIVILI - NORME PER LA REVISIONE DELLE CATEGORIE DELLE MINORAZIONI E MALATTIE INVALIDANTI NONCHE' DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER LE MEDESIME CATEGORIE - FISSAZIONE DI UN LIMITE DI TEMPO PER LA CONSERVAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE DI COLORO CHE ERANO STATI RICONOSCIUTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ASPIRARE ALL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA IN BASE ALLA PRECEDENTE DISCIPLINA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST., "SOTTO I PROFILI DELLA RAGIONEVOLEZZA E DELL'IMPARZIALITA'" - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA SUL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 129/97. LAVORO - INVALIDI CIVILI - NORME PER LA REVISIONE DELLE CATEGORIE DELLE MINORAZIONI E MALATTIE INVALIDANTI NONCHE' DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER LE MEDESIME CATEGORIE - FISSAZIONE DI UN LIMITE DI TEMPO PER LA CONSERVAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE DI COLORO CHE ERANO STATI RICONOSCIUTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ASPIRARE ALL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA IN BASE ALLA PRECEDENTE DISCIPLINA - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST., "SOTTO I PROFILI DELLA RAGIONEVOLEZZA E DELL'IMPARZIALITA'" - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA SUL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, poiche' palesemente non sussiste la lamentata violazione del principio di eguaglianza, contenendo la norma censurata una disciplina transitoria sul passaggio dal vecchio al nuovo regime, non irragionevole e non lesiva, appunto, della parita' di trattamento di situazioni analoghe. (Il dubbio di legittimita' costituzionale, sollevato dal giudice 'a quo' in relazione all'art. 3 Cost., investe l'art. 7, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 - recante: "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291" - che, nello stabilire un nuovo piu' elevato limite percentuale di riduzione della capacita' lavorativa come condizione per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro ai fini dell'assunzione obbligatoria, dispone che gli invalidi cui sia stato riconosciuto, in base alle tabelle previgenti, un grado di invalidita' inferiore al 46 per cento conservano il diritto all'iscrizione negli elenchi per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che approva la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti). red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, poiche' palesemente non sussiste la lamentata violazione del principio di eguaglianza, contenendo la norma censurata una disciplina transitoria sul passaggio dal vecchio al nuovo regime, non irragionevole e non lesiva, appunto, della parita' di trattamento di situazioni analoghe. (Il dubbio di legittimita' costituzionale, sollevato dal giudice 'a quo' in relazione all'art. 3 Cost., investe l'art. 7, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 - recante: "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291" - che, nello stabilire un nuovo piu' elevato limite percentuale di riduzione della capacita' lavorativa come condizione per l'iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro ai fini dell'assunzione obbligatoria, dispone che gli invalidi cui sia stato riconosciuto, in base alle tabelle previgenti, un grado di invalidita' inferiore al 46 per cento conservano il diritto all'iscrizione negli elenchi per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che approva la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti). red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte