Ordinanza 130/1997 (ECLI:IT:COST:1997:130)
Massima numero 23236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
07/05/1997; Decisione del
07/05/1997
Deposito del 09/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 130/97. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FISSAZIONE DEL MOMENTO TEMPORALE DI EFFICACIA DELLE SENTENZE DELLA CORTE - CONDIZIONI DI ACCESSO AL SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NECESSITA' DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI SOLLEVARE QUESTIONI "IL CUI OGGETTO SIA SOLO CONCORRENTE NELLA DECISIONE DELLA CAUSA" - RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 136, PRIMO COMMA, 137, PRIMO COMMA, 101, 104, PRIMO COMMA, 111 E 134 COST.. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI I.N.P.S. - OMESSA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI NASCENTI DALLE SENTENZE DELLA CORTE NN. 495/1993 E 240/1994 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 81, 136, PRIMO COMMA, 101 E 104, PRIMO COMMA, COST. - MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 130/97. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FISSAZIONE DEL MOMENTO TEMPORALE DI EFFICACIA DELLE SENTENZE DELLA CORTE - CONDIZIONI DI ACCESSO AL SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NECESSITA' DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI SOLLEVARE QUESTIONI "IL CUI OGGETTO SIA SOLO CONCORRENTE NELLA DECISIONE DELLA CAUSA" - RITENUTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 136, PRIMO COMMA, 137, PRIMO COMMA, 101, 104, PRIMO COMMA, 111 E 134 COST.. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI I.N.P.S. - OMESSA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI NASCENTI DALLE SENTENZE DELLA CORTE NN. 495/1993 E 240/1994 - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 81, 136, PRIMO COMMA, 101 E 104, PRIMO COMMA, COST. - MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
A prescindere dalle prospettate e del tutto ininfluenti questioni concernenti le norme sul funzionamento della Corte, va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, perche' proceda ad un nuovo esame delle censure alla luce della sopravvenuta normativa (legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), che, all'art. 1, comma 183, dichiara estinti con compensazione di spese i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei diritti nascenti dalle sentenze della Corte n. 495/1993 e n. 240/1994 - tra i quali sono da ascrivere i processi 'a quibus' - disponendo altresi' al comma successivo la copertura finanziaria degli oneri conseguenti. red.: G. Leo
A prescindere dalle prospettate e del tutto ininfluenti questioni concernenti le norme sul funzionamento della Corte, va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, perche' proceda ad un nuovo esame delle censure alla luce della sopravvenuta normativa (legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"), che, all'art. 1, comma 183, dichiara estinti con compensazione di spese i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei diritti nascenti dalle sentenze della Corte n. 495/1993 e n. 240/1994 - tra i quali sono da ascrivere i processi 'a quibus' - disponendo altresi' al comma successivo la copertura finanziaria degli oneri conseguenti. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 136
co. 1
Costituzione
art. 137
co. 1
Altri parametri e norme interposte