Ordinanza 131/1997 (ECLI:IT:COST:1997:131)
Massima numero 23490
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
07/05/1997; Decisione del
07/05/1997
Deposito del 09/05/1997; Pubblicazione in G. U. 14/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 131/97. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - DELIBAZIONE DI AMMISSIBILITA' - COMITATO PROMOTORE DEI 'REFERENDUM' ABROGATIVI CONCERNENTI NORME DI DISCIPLINA DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, DEGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI E DELLA CARRIERA DEI MAGISTRATI, DELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA, DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA E DELLA C.D. 'GOLDEN SHARE', CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IL MINISTRO DELL'INTERNO ED IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 15 APRILE 1997, PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE 18 APRILE 1997, N. 90, CHE HANNO INDETTO I 'REFERENDUM' PER IL 15 GIUGNO 1997 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 4 APRILE 1997, NON CONOSCIUTA DA ESSI ISTANTI, NONCHE' AD ALTRE, PRECEDENTI, PRESUMIBILMENTE ASSUNTE IL 14 MARZO 1997 E NEPPURE DA ESSI CONOSCIUTE, DI FISSAZIONE AL 15 GIUGNO 1997 DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DEI 'REFERENDUM' - LETTERA DEL MINISTRO DELL'INTERNO AGLI ONOREVOLI PANNELLA E VIGEVANO DEL 13 MARZO 1997, NELLA PARTE IN CUI COSTITUISCE MOTIVAZIONE DELLA SUCCITATA DELIBERA DEL GOVERNO - ASSERITA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DEI PROMOTORI DEL 'REFERENDUM' - VIOLAZIONE DELL'ART. 75 COST. - INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA'.
ORD. 131/97. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - DELIBAZIONE DI AMMISSIBILITA' - COMITATO PROMOTORE DEI 'REFERENDUM' ABROGATIVI CONCERNENTI NORME DI DISCIPLINA DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, DEGLI INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI E DELLA CARRIERA DEI MAGISTRATI, DELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA, DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA E DELLA C.D. 'GOLDEN SHARE', CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IL MINISTRO DELL'INTERNO ED IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 15 APRILE 1997, PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE 18 APRILE 1997, N. 90, CHE HANNO INDETTO I 'REFERENDUM' PER IL 15 GIUGNO 1997 - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 4 APRILE 1997, NON CONOSCIUTA DA ESSI ISTANTI, NONCHE' AD ALTRE, PRECEDENTI, PRESUMIBILMENTE ASSUNTE IL 14 MARZO 1997 E NEPPURE DA ESSI CONOSCIUTE, DI FISSAZIONE AL 15 GIUGNO 1997 DELLA DATA DI SVOLGIMENTO DEI 'REFERENDUM' - LETTERA DEL MINISTRO DELL'INTERNO AGLI ONOREVOLI PANNELLA E VIGEVANO DEL 13 MARZO 1997, NELLA PARTE IN CUI COSTITUISCE MOTIVAZIONE DELLA SUCCITATA DELIBERA DEL GOVERNO - ASSERITA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DEI PROMOTORI DEL 'REFERENDUM' - VIOLAZIONE DELL'ART. 75 COST. - INSUSSISTENZA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, nella qualita' di presentatori e promotori dei 'referendum' abrogativi concernenti norme di disciplina dell'Ordine dei giornalisti, degli incarichi extragiudiziari e della carriera dei magistrati, dell'esercizio della caccia, dell'obiezione di coscienza e della c.d. 'golden share', nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'Interno e del Ministro di Grazia e Giustizia, in riferimento: ai decreti del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1997, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1997, n. 90, che hanno indetto i 'referendum' per il 15 giugno 1997; alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1997, non conosciuta da essi istanti, nonche' ad altre, precedenti, presumibilmente assunte il 14 marzo 1997 e neppure da essi conosciute, di fissazione al 15 giugno 1997 della data di svolgimento dei 'referendum'; alla lettera del Ministro dell'interno agli onorevoli Pannella e Vigevano del 13 marzo 1997, nella parte in cui costituisce motivazione della succitata delibera del Governo; ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente quelli dianzi elencati. Invero - posto che la Corte ha gia' riconosciuto agli elettori in numero non inferiore a cinquecentomila sottoscrittori della richiesta di 'referendum' (dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volonta' in sede di conflitto) la titolarita', nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, poiche' essi attivano la sovranita' popolare e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare - , in assenza di oggettive situazioni di carattere eccezionale, non rientra nella sfera delle attribuzioni del Comitato promotore la pretesa alla scelta della data di svolgimento delle operazioni di voto referendario entro l'arco temporale prestabilito, e, pertanto, l'esercizio del potere di fissare tale data non e' idoneo ad incidere sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita ai ricorrenti. Ne consegue che, nella specie, non e' ipotizzabile alcuna lesione derivante dai decreti di indizione delle consultazioni referendarie all'interno del periodo normativamente predeterminato. - Cfr. O. nn. 9/1997, 118/1995, 226/1995, nonche' S. n. 161/1995. red.: G. Leo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, nella qualita' di presentatori e promotori dei 'referendum' abrogativi concernenti norme di disciplina dell'Ordine dei giornalisti, degli incarichi extragiudiziari e della carriera dei magistrati, dell'esercizio della caccia, dell'obiezione di coscienza e della c.d. 'golden share', nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'Interno e del Ministro di Grazia e Giustizia, in riferimento: ai decreti del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1997, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1997, n. 90, che hanno indetto i 'referendum' per il 15 giugno 1997; alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1997, non conosciuta da essi istanti, nonche' ad altre, precedenti, presumibilmente assunte il 14 marzo 1997 e neppure da essi conosciute, di fissazione al 15 giugno 1997 della data di svolgimento dei 'referendum'; alla lettera del Ministro dell'interno agli onorevoli Pannella e Vigevano del 13 marzo 1997, nella parte in cui costituisce motivazione della succitata delibera del Governo; ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente quelli dianzi elencati. Invero - posto che la Corte ha gia' riconosciuto agli elettori in numero non inferiore a cinquecentomila sottoscrittori della richiesta di 'referendum' (dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volonta' in sede di conflitto) la titolarita', nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, poiche' essi attivano la sovranita' popolare e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare - , in assenza di oggettive situazioni di carattere eccezionale, non rientra nella sfera delle attribuzioni del Comitato promotore la pretesa alla scelta della data di svolgimento delle operazioni di voto referendario entro l'arco temporale prestabilito, e, pertanto, l'esercizio del potere di fissare tale data non e' idoneo ad incidere sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita ai ricorrenti. Ne consegue che, nella specie, non e' ipotizzabile alcuna lesione derivante dai decreti di indizione delle consultazioni referendarie all'interno del periodo normativamente predeterminato. - Cfr. O. nn. 9/1997, 118/1995, 226/1995, nonche' S. n. 161/1995. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte