Sentenza 133/1997 (ECLI:IT:COST:1997:133)
Massima numero 23241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
08/05/1997; Decisione del
08/05/1997
Deposito del 16/05/1997; Pubblicazione in G. U. 21/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 133/97. ELEZIONI - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PREVISIONE DELLA NON IMMEDIATA RIELEGGIBILITA' ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE PER CHI ABBIA ESPLETATO IL RELATIVO MANDATO PER TRE VOLTE CONSECUTIVE - PREVISIONE, CON NORMA INTERPRETATIVA, DELLA NON IMMEDIATA RIELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI ASSESSORE CON RIFERIMENTO AI SOLI MANDATI GIA' SVOLTI A PARTIRE DALLE PRIME ELEZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELLA LEGGE INTERPRETATA, ANZICHE' ANCHE AI MANDATI PRECEDENTI SECONDO L'INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE PREESISTENTE - SANATORIA DELLA POSIZIONE DEI CANDIDATI INELEGGIBILI SECONDO LA NORMATIVA ANTECEDENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NELL'ACCESSO ALLE CARICHE PUBBLICHE - NON FONDATEZZA.
SENT. 133/97. ELEZIONI - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - PREVISIONE DELLA NON IMMEDIATA RIELEGGIBILITA' ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE PER CHI ABBIA ESPLETATO IL RELATIVO MANDATO PER TRE VOLTE CONSECUTIVE - PREVISIONE, CON NORMA INTERPRETATIVA, DELLA NON IMMEDIATA RIELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI ASSESSORE CON RIFERIMENTO AI SOLI MANDATI GIA' SVOLTI A PARTIRE DALLE PRIME ELEZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELLA LEGGE INTERPRETATA, ANZICHE' ANCHE AI MANDATI PRECEDENTI SECONDO L'INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE PREESISTENTE - SANATORIA DELLA POSIZIONE DEI CANDIDATI INELEGGIBILI SECONDO LA NORMATIVA ANTECEDENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NELL'ACCESSO ALLE CARICHE PUBBLICHE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale l. reg. Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2 (Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 7 l. reg. 30 novembre 1994, n. 3), in quanto - posto che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito della propria potesta' legislativa in materia di enti locali da esercitare in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 4 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ha stabilito, in rispondenza al principio della legge statale che limita i mandati nel tempo per chi ha ricoperto la carica di sindaco o di assessore (rispettivamente, artt. 2 e 16 l. n. 81 del 1993), che chi abbia espletato per piu' volte consecutive (tre secondo la legge regionale, anziche' due, come previsto dalla legge statale) il mandato di sindaco o assessore non possa essere nuovamente rieletto o nominato alla stessa carica (rispettivamente, artt. 5 e 7 l. reg. n. 3 del 1994); che, in piena simmetria con la legge statale, anche la legge regionale stabilisce in modo espresso solo per il sindaco che la limitazione introdotta si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge che l'ha posta (art. 5, comma 4, l. reg. n. 3 del 1994), esplicitando cosi' il criterio che una speciale limitazione alla sfera di capacita' del soggetto opera, di regola, per situazioni che si determinano successivamente alla imposizione del limite; che il medesimo criterio di decorrenza, di efficacia del limite non e' stato espressamente enunciato per la carica di assessore; e che la disposizione impugnata stabilisce che, ai fini della non immediata rieleggibilita' o nominabilita' alla carica di assessore, prevista dalla disposizione interpretata (art. 7, comma 5, l. reg. n. 3 del 1994), per chi ha ricoperto tale carica per tre mandati consecutivi, "va fatto riferimento ai soli mandati gia' svolti come assessore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della stessa legge" (n. 3 del 1994) - il tenore letterale della disposizione impugnata e' certamente compatibile con una interpretazione che (diversamente da quanto ritenuto dal giudice rimettente) risponda al criterio della preferenza per una lettura restrittiva delle norme che limitano la capacita' dei soggetti; con la conseguenza, trattandosi di legge avente natura effettivamente interpretativa, che essa non muta retroattivamente il contenuto normativo dell'art. 7, comma 5, l. reg. n. 3 del 1994, ma ne vincola l'interpretazione, il cui contenuto precettivo e' da ricondurre alla disposizione interpretata (art. 7, comma 5, l. reg. n. 3 del 1994). - S. nn. 311/1995, 88/1995, 397/1994, 6/1994, 163/1991 e 413/1988. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., la questione di legittimita' costituzionale l. reg. Trentino-Alto Adige 18 gennaio 1996, n. 2 (Interpretazione autentica del comma 5 dell'art. 7 l. reg. 30 novembre 1994, n. 3), in quanto - posto che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito della propria potesta' legislativa in materia di enti locali da esercitare in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 4 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), ha stabilito, in rispondenza al principio della legge statale che limita i mandati nel tempo per chi ha ricoperto la carica di sindaco o di assessore (rispettivamente, artt. 2 e 16 l. n. 81 del 1993), che chi abbia espletato per piu' volte consecutive (tre secondo la legge regionale, anziche' due, come previsto dalla legge statale) il mandato di sindaco o assessore non possa essere nuovamente rieletto o nominato alla stessa carica (rispettivamente, artt. 5 e 7 l. reg. n. 3 del 1994); che, in piena simmetria con la legge statale, anche la legge regionale stabilisce in modo espresso solo per il sindaco che la limitazione introdotta si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge che l'ha posta (art. 5, comma 4, l. reg. n. 3 del 1994), esplicitando cosi' il criterio che una speciale limitazione alla sfera di capacita' del soggetto opera, di regola, per situazioni che si determinano successivamente alla imposizione del limite; che il medesimo criterio di decorrenza, di efficacia del limite non e' stato espressamente enunciato per la carica di assessore; e che la disposizione impugnata stabilisce che, ai fini della non immediata rieleggibilita' o nominabilita' alla carica di assessore, prevista dalla disposizione interpretata (art. 7, comma 5, l. reg. n. 3 del 1994), per chi ha ricoperto tale carica per tre mandati consecutivi, "va fatto riferimento ai soli mandati gia' svolti come assessore a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della stessa legge" (n. 3 del 1994) - il tenore letterale della disposizione impugnata e' certamente compatibile con una interpretazione che (diversamente da quanto ritenuto dal giudice rimettente) risponda al criterio della preferenza per una lettura restrittiva delle norme che limitano la capacita' dei soggetti; con la conseguenza, trattandosi di legge avente natura effettivamente interpretativa, che essa non muta retroattivamente il contenuto normativo dell'art. 7, comma 5, l. reg. n. 3 del 1994, ma ne vincola l'interpretazione, il cui contenuto precettivo e' da ricondurre alla disposizione interpretata (art. 7, comma 5, l. reg. n. 3 del 1994). - S. nn. 311/1995, 88/1995, 397/1994, 6/1994, 163/1991 e 413/1988. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 4
legge 25/03/1993
n. 81
art. 2
legge 25/03/1993
n. 81
art. 16