Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Localizzazione di nuovi interventi turistici e relativi servizi generali, in deroga alle prescrizioni del piano paesaggistico regionale - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170001).
Paesaggio - In genere - Norme della Regione autonoma Sardegna - Localizzazione di nuovi interventi turistici e relativi servizi generali, in deroga alle prescrizioni del piano paesaggistico regionale - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170001).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 26 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, in materia di localizzazione di nuovi interventi turistici e relativi servizi generali. La disposizione impugnata dal Governo introduce una espressa deroga alle prescrizioni del piano paesaggistico regionale - art. 61, comma 1, lett. b) e art. 89, comma 1, lett. b) delle norme tecniche di attuazione (NTA) - subordinata alla sola condizione che non sia possibile perseguire gli indirizzi vincolanti della pianificazione paesaggistica. Tale condizione è peraltro rimessa alla valutazione dei Comuni, così sovvertendo la preminenza del piano paesaggistico rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 26 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, in materia di localizzazione di nuovi interventi turistici e relativi servizi generali. La disposizione impugnata dal Governo introduce una espressa deroga alle prescrizioni del piano paesaggistico regionale - art. 61, comma 1, lett. b) e art. 89, comma 1, lett. b) delle norme tecniche di attuazione (NTA) - subordinata alla sola condizione che non sia possibile perseguire gli indirizzi vincolanti della pianificazione paesaggistica. Tale condizione è peraltro rimessa alla valutazione dei Comuni, così sovvertendo la preminenza del piano paesaggistico rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte