Sentenza 135/1997 (ECLI:IT:COST:1997:135)
Massima numero 23238
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
08/05/1997; Decisione del
08/05/1997
Deposito del 16/05/1997; Pubblicazione in G. U. 21/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
23239
Titolo
SENT. 135/97 A. CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - RICORSO INTRODUTTIVO DELLA REGIONE - NOTIFICAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NECESSITA' - NOTIFICAZIONE ALLA SOLA AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - IRRITUALITA' - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE.
SENT. 135/97 A. CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - RICORSO INTRODUTTIVO DELLA REGIONE - NOTIFICAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NECESSITA' - NOTIFICAZIONE ALLA SOLA AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - IRRITUALITA' - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, proposto dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento al D.m. (Trasporti) 19 gennaio 1996 e notificato soltanto all'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato prevista dall'art. 1 l. n. 260 del 1958 e dalla l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che e' irrituale la notificazione del ricorso per conflitto di attribuzione effettuata soltanto all'Avvocatura dello Stato e che tale irritualita' non e' sanata dalla costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, quando la costituzione stessa sia avvenuta proprio per eccepire la inammissibilita' del ricorso. - S. nn. 548/1989, 355/1992, 295/1993; O. n. 266/1995. red.: S. Di Palma
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, proposto dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento al D.m. (Trasporti) 19 gennaio 1996 e notificato soltanto all'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato prevista dall'art. 1 l. n. 260 del 1958 e dalla l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che e' irrituale la notificazione del ricorso per conflitto di attribuzione effettuata soltanto all'Avvocatura dello Stato e che tale irritualita' non e' sanata dalla costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, quando la costituzione stessa sia avvenuta proprio per eccepire la inammissibilita' del ricorso. - S. nn. 548/1989, 355/1992, 295/1993; O. n. 266/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
legge 25/03/1958
n. 260
art. 1
legge 03/04/1979
n. 103
art. 0