Sentenza 135/1997 (ECLI:IT:COST:1997:135)
Massima numero 23238
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  08/05/1997;  Decisione del  08/05/1997
Deposito del 16/05/1997; Pubblicazione in G. U. 21/05/1997
Massime associate alla pronuncia:  23239


Titolo
SENT. 135/97 A. CORTE COSTITUZIONALE - CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - RICORSO INTRODUTTIVO DELLA REGIONE - NOTIFICAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - NECESSITA' - NOTIFICAZIONE ALLA SOLA AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - IRRITUALITA' - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE.

Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, proposto dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento al D.m. (Trasporti) 19 gennaio 1996 e notificato soltanto all'Avvocatura Generale dello Stato, in quanto ai giudizi costituzionali non sono applicabili le norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato prevista dall'art. 1 l. n. 260 del 1958 e dalla l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che e' irrituale la notificazione del ricorso per conflitto di attribuzione effettuata soltanto all'Avvocatura dello Stato e che tale irritualita' non e' sanata dalla costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, quando la costituzione stessa sia avvenuta proprio per eccepire la inammissibilita' del ricorso. - S. nn. 548/1989, 355/1992, 295/1993; O. n. 266/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39  

legge  25/03/1958  n. 260  art. 1  

legge  03/04/1979  n. 103  art. 0