Sentenza 135/1997 (ECLI:IT:COST:1997:135)
Massima numero 23239
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  08/05/1997;  Decisione del  08/05/1997
Deposito del 16/05/1997; Pubblicazione in G. U. 21/05/1997
Massime associate alla pronuncia:  23238


Titolo
SENT. 135/97 B. TRASPORTI PUBBLICI - DISTRAZIONE DEGLI AUTOBUS DAL SERVIZIO DI LINEA AL NOLEGGIO E VICEVERSA - DISCIPLINA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE TRASPORTI IN DATA 19 GENNAIO 1996 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI AUTOBUS DESTINATI AL SERVIZIO DI LINEA IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E VICEVERSA, PER PERIODI ECCEDENTI LE 24 ORE - COMPETENZA AL RILASCIO ATTRIBUITA ALL'UFFICIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - FISSAZIONE DELLA DURATA DI TALE AUTORIZZAZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI LINEE DI TRASPORTO AUTOMOBILISTICHE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA N. 549 DEL 1995 - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE N. 2/1993 - REGIONE CAMPANIA E REGIONE MARCHE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - PROVINCIA DI TRENTO - LAMENTATA LESIONE ANCHE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E TRASPORTI DI INTERESSE PROVINCIALE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO.

Testo
Non spetta allo Stato disciplinare, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la distrazione degli autobus dal Servizio di linea a quello di noleggio, e viceversa, relativamente a profili che non involgono l'accertamento della idoneita' tecnica dei veicoli, in quanto - posto che le attribuzioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, nella materia delle linee automobilistiche di interesse regionale (come definite, con riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in particolare, dall'art. 3, d.P.R. n. 5 del 1972 e dagli artt. 84 e 85 d.P.R. n. 616 del 1977) si ripartiscono secondo criteri funzionali basati precipuamente sul livello e sul tipo degli interessi da tutelare; che, in base a tali criteri, alla competenza degli organi dello Stato e' riservata la sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti, essendo connessa alla protezione dell'interesse generale dell'incolumita' dei cittadini, che esige uniformita' di parametri di valutazione per tutto il territorio nazionale, mentre alle regioni spettano le competenze che si riferiscono alla regolarita' e alle diverse modalita' di svolgimento delle tramvie e delle linee automobilistiche, cioe' sostanzialmente alla gestione del servizio, trattandosi di profili tipicamente inerenti al rapporti fra concedente e concessionario; e che la deroga, sia pure in via eccezionale e temporanea, alla destinazione ordinaria dei veicoli comporta, quindi, valutazioni di ordine tecnico di spettanza allo Stato, se implicano accertamenti sulle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli ai fini della sicurezza dei trasporti, mentre comporta valutazioni di opportunita', di spettanza dell'ente concedente, se implicano accertamenti sulla regolarita' del servizio - il provvedimento impugnato introduce una disciplina che, anche per l'analiticita' e la specificita' delle sue previsioni, incide in senso fortemente limitativo sulle attribuzioni delle regioni e province in ipotesi che non implicano accertamenti sull'idoneita' tecnica degli autobus da destinare eccezionalmente a diverso impiego. Devono, pertanto, essere annullati sia il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 19 gennaio 1996, sia la circolare della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del detto Ministero in data 19 marzo 1996 (le cui istruzioni esplicitano le direttive del decreto). - S. nn. 58/1976 e 2/1993. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  14/01/1972  n. 5  art. 3  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 84  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 85  

decreto legislativo  30/04/1992  n. 285  art. 82    co. 6  

decreto legislativo  30/04/1992  n. 285  art. 85  

decreto legislativo  30/04/1992  n. 285  art. 87    co. 4