Sentenza 136/1997 (ECLI:IT:COST:1997:136)
Massima numero 23335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
08/05/1997; Decisione del
08/05/1997
Deposito del 16/05/1997; Pubblicazione in G. U. 21/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 136/97. IMPIEGO PUBBLICO - DOCENTI UNIVERSITARI - FACOLTA' DI MEDICINA - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALE OLTRE A QUELLA DIDATTICA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAFFRONTO CON IL PERSONALE MEDICO OSPEDALIERO DI PARI FUNZIONI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA.
SENT. 136/97. IMPIEGO PUBBLICO - DOCENTI UNIVERSITARI - FACOLTA' DI MEDICINA - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALE OLTRE A QUELLA DIDATTICA - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAFFRONTO CON IL PERSONALE MEDICO OSPEDALIERO DI PARI FUNZIONI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui, non prevedendo alcun compenso per la maggiore attivita' svolta dai docenti universitari medici in servizio presso cliniche o istituti convenzionati, impediscono anche la corresponsione dell'indennita' prevista, quando, come accade per i docenti medici al vertice della carriera universitaria, il loro livello retributivo abbia raggiunto e superato quello dell'omologo profilo ospedaliero. L'indennita' prevista dalle norme in questione non ha un contenuto corrispettivo dell'attivita' assistenziale prestata, ma ha piuttosto una funzione perequativa, perseguendo essa la finalita' di evitare disparita' di complessivo trattamento economico tra medici ospedalieri e medici universitari. Ribadendo quanto gia' affermato dalla sentenza n. 126 del 1988 di questa Corte, in riferimento ai docenti universitari di medicina tenuti a svolgere attivita' assistenziale, non puo' parlarsi di disparita' di trattamento con i medici ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il medesimo stipendio, pur svolgendo solo attivita' assistenziale, poiche' per i professori, dei quali si tratta, l'attivita' assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica. red.: R. Foglia
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 102 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui, non prevedendo alcun compenso per la maggiore attivita' svolta dai docenti universitari medici in servizio presso cliniche o istituti convenzionati, impediscono anche la corresponsione dell'indennita' prevista, quando, come accade per i docenti medici al vertice della carriera universitaria, il loro livello retributivo abbia raggiunto e superato quello dell'omologo profilo ospedaliero. L'indennita' prevista dalle norme in questione non ha un contenuto corrispettivo dell'attivita' assistenziale prestata, ma ha piuttosto una funzione perequativa, perseguendo essa la finalita' di evitare disparita' di complessivo trattamento economico tra medici ospedalieri e medici universitari. Ribadendo quanto gia' affermato dalla sentenza n. 126 del 1988 di questa Corte, in riferimento ai docenti universitari di medicina tenuti a svolgere attivita' assistenziale, non puo' parlarsi di disparita' di trattamento con i medici ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il medesimo stipendio, pur svolgendo solo attivita' assistenziale, poiche' per i professori, dei quali si tratta, l'attivita' assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica. red.: R. Foglia
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte