Sentenza 138/1997 (ECLI:IT:COST:1997:138)
Massima numero 23249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  08/05/1997;  Decisione del  08/05/1997
Deposito del 16/05/1997; Pubblicazione in G. U. 21/05/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 138/97. IMPIEGO PUBBLICO - ENTE FERROVIE DELLO STATO - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - COMPUTO DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - INTERESSI E RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 36 E 38 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - dell'art. 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nella parte in cui sancisce che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, in favore dei pubblici dipendenti, per effetto del computo dell'indennita' integrativa speciale, non danno luogo alla corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria. A seguito della sentenza n. 243 del 1993, l'inserimento dell'indennita' integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennita' di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio secondo la percentuale prevista dall'art. 1 della legge n. 87 del 1994, comporta che solo con l'entrata in vigore di questa il relativo diritto e' venuto concretamente ad esistenza, diventando certo, liquido ed esigibile. La legittimita' della norma impugnata dipende dal riconoscimento suo carattere satisfattivo, correlato al grado di realizzazione delle aspettative nate dalla sentenza n. 243 del 1993, e valutato in rapporto alle scelte di politica economica necessarie al reperimento delle risorse finanziarie. red.: R. Foglia

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte