Ordinanza 139/1997 (ECLI:IT:COST:1997:139)
Massima numero 23243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
08/05/1997; Decisione del
08/05/1997
Deposito del 16/05/1997; Pubblicazione in G. U. 21/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 139/97. PROCESSO PENALE - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA - ADOZIONE DI UN CRITERIO QUANTITATIVO, AMPIAMENTE DEROGATO DA CASI DI COMPETENZA QUALITATIVA (CRITERIO MISTO) - ATTRIBUZIONE AL PRETORE DELLA COMPETENZA PER IL REATO DI OMICIDIO COLPOSO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI IMPUTATI DI TALE REATO E CITTADINI IMPUTATI DI DELITTI DI PARI GRAVITA', PER I QUALI E' STABILITA LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 139/97. PROCESSO PENALE - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA - ADOZIONE DI UN CRITERIO QUANTITATIVO, AMPIAMENTE DEROGATO DA CASI DI COMPETENZA QUALITATIVA (CRITERIO MISTO) - ATTRIBUZIONE AL PRETORE DELLA COMPETENZA PER IL REATO DI OMICIDIO COLPOSO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CITTADINI IMPUTATI DI TALE REATO E CITTADINI IMPUTATI DI DELITTI DI PARI GRAVITA', PER I QUALI E' STABILITA LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 12, l. 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 7, comma 2, lett. h), l), m), n) cod. proc. pen. - che attribuiscono alla competenza del pretore alcuni delitti tutti puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni di reclusione - in quanto rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici, senza che determini una disparita' di trattamento fra i cittadini la differente composizione dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del procedimento. - O. n. 257/1995. red.: S. Di Palma
Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 12, l. 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 7, comma 2, lett. h), l), m), n) cod. proc. pen. - che attribuiscono alla competenza del pretore alcuni delitti tutti puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni di reclusione - in quanto rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici, senza che determini una disparita' di trattamento fra i cittadini la differente composizione dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del procedimento. - O. n. 257/1995. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte