Ordinanza 140/1997 (ECLI:IT:COST:1997:140)
Massima numero 23240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
08/05/1997; Decisione del
08/05/1997
Deposito del 16/05/1997; Pubblicazione in G. U. 21/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 140/97. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE O DEL COOBBLIGATO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROPOSTA DAI PARENTI ED AFFINI FINO AL TERZO GRADO DEL CONTRIBUENTE O DEI COOBBLIGATI - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 41, 47 E 113 COST. - MODIFICAZIONE DELLA NORMA SOTTOPOSTA A VERIFICA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 140/97. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE ESATTORIALE - BENI MOBILI PIGNORATI NELLA CASA DI ABITAZIONE DEL DEBITORE O DEL COOBBLIGATO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROPOSTA DAI PARENTI ED AFFINI FINO AL TERZO GRADO DEL CONTRIBUENTE O DEI COOBBLIGATI - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 41, 47 E 113 COST. - MODIFICAZIONE DELLA NORMA SOTTOPOSTA A VERIFICA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della disciplina sopravvenuta. [Nella specie, la norma impugnata - art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" - e' stata sostituita, nel contesto di nuove disposizioni in materia di riscossione delle imposte, emanate successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione ed ispirate ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (art. 5, comma 4, lettera b-bis , del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30)]. - Sulla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo per i beni pervenuti per atto di donazione o acquisiti con atto pubblico di data anteriore al matrimonio o al verificarsi del presupposto dell'imposta, v. S. nn. 358/1994, 444/1995 e 415/1996. red.: G. Leo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della disciplina sopravvenuta. [Nella specie, la norma impugnata - art. 52, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" - e' stata sostituita, nel contesto di nuove disposizioni in materia di riscossione delle imposte, emanate successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione ed ispirate ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (art. 5, comma 4, lettera b-bis , del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30)]. - Sulla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione denunciata, nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo per i beni pervenuti per atto di donazione o acquisiti con atto pubblico di data anteriore al matrimonio o al verificarsi del presupposto dell'imposta, v. S. nn. 358/1994, 444/1995 e 415/1996. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 47
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte