Sentenza 143/1997 (ECLI:IT:COST:1997:143)
Massima numero 23316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
19/05/1997; Decisione del
19/05/1997
Deposito del 23/05/1997; Pubblicazione in G. U. 28/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 143/97. ENFITEUSI - ENFITEUSI COSTITUITE PRIMA DEL 28 OTTOBRE 1941 - CAPITALE DI AFFRANCAZIONE PARI A 15 VOLTE IL VALORE DEL CANONE ENFITEUTICO - MANCATA PREVISIONE DELL'ADEGUAMENTO DELLO STESSO IN MISURA TALE DA GARANTIRE UNA RAGIONEVOLE APPROSSIMAZIONE E CORRISPONDENZA ALLA EFFETTIVA REALTA' ECONOMICA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42 COST. - NON GIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE SUL PRINCIPIO DELL'EQUO INDENNIZZO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 143/97. ENFITEUSI - ENFITEUSI COSTITUITE PRIMA DEL 28 OTTOBRE 1941 - CAPITALE DI AFFRANCAZIONE PARI A 15 VOLTE IL VALORE DEL CANONE ENFITEUTICO - MANCATA PREVISIONE DELL'ADEGUAMENTO DELLO STESSO IN MISURA TALE DA GARANTIRE UNA RAGIONEVOLE APPROSSIMAZIONE E CORRISPONDENZA ALLA EFFETTIVA REALTA' ECONOMICA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 42 COST. - NON GIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE SUL PRINCIPIO DELL'EQUO INDENNIZZO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della l. 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse venga periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica, in quanto la diversita' di trattamento che risulta rispetto alle enfiteusi costituite successivamente alla data che segna il discrimine non trova alcuna ragionevole giustificazione, ancorche' il divario tra il capitale di affrancazione e la realta' economica risulti addirittura piu' accentuato per le enfiteusi costituite in epoca remota. - V. S. n. 406/1988. red.: F. Mangano
Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della l. 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse venga periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica, in quanto la diversita' di trattamento che risulta rispetto alle enfiteusi costituite successivamente alla data che segna il discrimine non trova alcuna ragionevole giustificazione, ancorche' il divario tra il capitale di affrancazione e la realta' economica risulti addirittura piu' accentuato per le enfiteusi costituite in epoca remota. - V. S. n. 406/1988. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte