Sentenza 24/2022 (ECLI:IT:COST:2022:24)
Massima numero 44564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
29/11/2021; Decisione del
29/11/2021
Deposito del 28/01/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170007).
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale - Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica, del principio della tutela del paesaggio e della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 170007).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 27 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che, innestandosi sulla fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale (PPR), amplia la facoltà di adottare e approvare piani attuativi - ora estesa anche alle zone urbanistiche C, D e G, non importa se contigue o interne al tessuto urbano -, così derogando in peius alle prescrizioni di tutela dettate dal PPR, peraltro al di fuori di un imprescindibile percorso condiviso di suo adeguamento e revisione. (Precedente: S. 257/2021 - mass. 44381).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale e degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 27 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che, innestandosi sulla fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale (PPR), amplia la facoltà di adottare e approvare piani attuativi - ora estesa anche alle zone urbanistiche C, D e G, non importa se contigue o interne al tessuto urbano -, così derogando in peius alle prescrizioni di tutela dettate dal PPR, peraltro al di fuori di un imprescindibile percorso condiviso di suo adeguamento e revisione. (Precedente: S. 257/2021 - mass. 44381).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
18/01/2021
n. 1
art. 27
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte