Sentenza 144/1997 (ECLI:IT:COST:1997:144)
Massima numero 23255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
19/05/1997; Decisione del
19/05/1997
Deposito del 23/05/1997; Pubblicazione in G. U. 28/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 144/97. SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI IN CUI SI SVOLGONO COMPETIZIONI SPORTIVE - ORDINE DI COMPARIZIONE DINANZI ALL'AUTORITA' DI POLIZIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE COMPETIZIONI - PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE - CONVALIDA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTO DEL DIFENSORE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 144/97. SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI IN CUI SI SVOLGONO COMPETIZIONI SPORTIVE - ORDINE DI COMPARIZIONE DINANZI ALL'AUTORITA' DI POLIZIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PREDETTE COMPETIZIONI - PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE - CONVALIDA DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTO DEL DIFENSORE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., l'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche), come sost. dall'art. 1 l. 24 febbraio 1995 n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per l'indagini preliminari, in quanto -posto che l'adozione, nella disposizione impugnata, del modello della convalida non impone necessariamente di assegnare al procedimento le medesime garanzie previste per la convalida dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria; che il provvedimento di convalida del g.i.p. nell'ipotesi in questione ha portata e conseguenze molto piu' limitate sulla liberta' personale del destinatario, rispetto a quelle delle anzidette misure pre-cautelari; e che, nella fattispecie 'de qua' la necessita' di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la celerita' nell'applicazione della misura, condizione, questa, necessaria, perche' la misura stessa possa rivelarsi efficace, si' da giustificare, in un equilibrato rapporto fra esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso cui possa esplicarsi il contraddittorio- per superare il dubbio di costituzionalita' che la disciplina puo' ingenerare, e' sufficiente prevedere un mezzo di effettiva conoscenza, da parte dell'interessato, di quanto allo stesso e' consentito. - S. nn. 27/1959, 74/1968, 48/1994, 160/1995, 143/1996 e 193/1996. red.: Di Palma
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 13 e 24, comma 2, Cost., l'art. 6, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche), come sost. dall'art. 1 l. 24 febbraio 1995 n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per l'indagini preliminari, in quanto -posto che l'adozione, nella disposizione impugnata, del modello della convalida non impone necessariamente di assegnare al procedimento le medesime garanzie previste per la convalida dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria; che il provvedimento di convalida del g.i.p. nell'ipotesi in questione ha portata e conseguenze molto piu' limitate sulla liberta' personale del destinatario, rispetto a quelle delle anzidette misure pre-cautelari; e che, nella fattispecie 'de qua' la necessita' di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la celerita' nell'applicazione della misura, condizione, questa, necessaria, perche' la misura stessa possa rivelarsi efficace, si' da giustificare, in un equilibrato rapporto fra esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso cui possa esplicarsi il contraddittorio- per superare il dubbio di costituzionalita' che la disciplina puo' ingenerare, e' sufficiente prevedere un mezzo di effettiva conoscenza, da parte dell'interessato, di quanto allo stesso e' consentito. - S. nn. 27/1959, 74/1968, 48/1994, 160/1995, 143/1996 e 193/1996. red.: Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte