Sentenza 145/1997 (ECLI:IT:COST:1997:145)
Massima numero 23256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
19/05/1997; Decisione del
19/05/1997
Deposito del 23/05/1997; Pubblicazione in G. U. 28/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 145/97. REATO IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE - INAPPLICABILITA' PER I REATI IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA IN CASO DI PENA DETENTIVA NON ALTERNATIVA A QUELLA PECUNIARIA - APPLICABILITA', VICEVERSA, AI REATI PAESAGGISTICI DI CUI ALLA C.D. <> - CONSEGUENTE TRATTAMENTO SANZIONATORIO MENO SEVERO (PER EFFETTO DELLA SOSTITUZIONE) DI REATI PIU' GRAVI - INFONDATEZZA.
SENT. 145/97. REATO IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE - INAPPLICABILITA' PER I REATI IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA IN CASO DI PENA DETENTIVA NON ALTERNATIVA A QUELLA PECUNIARIA - APPLICABILITA', VICEVERSA, AI REATI PAESAGGISTICI DI CUI ALLA C.D. <
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 1-'sexies' d.l. 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1985, n. 431, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, u.c., l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude dall'applicazione delle sanzioni sostitutive i reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per i detti reati la pena detentiva non e' alternativa alla pena pecuniaria, in quanto la disparita' di trattamento fra le violazioni paesaggistiche previste dalla l. n. 431 del 1985 (c.d. "legge Galasso"), per le quali non opera il divieto stesso, ed i reati in materia urbanistica ed edilizia, per i quali il divieto invece opera, non risulta tale da potersi qualificare arbitraria, tenuto conto del rilievo che non e' dato ravvisare un'assoluta identita' tra le due previsioni - quella concernente l'edilizia e l'urbanistica, e quella concernente il paesaggio - poiche' il raffronto fra le due serie di precetti evidenzia come sicuro punto di confluenza unicamente il rinvio alle sanzioni previste dall'art. 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47 ad opera dell'art. 1-'sexies', d.l. n. 312 del 1985, a prescindere da ulteriori profili che, se pure possono indurre a ravvisare aspetti di maggiore gravita' della disciplina adottata come 'tertium comparationis', non compromettono tuttavia, nel complesso, la ragionevolezza intrinseca del divieto denunziato e consentono di escludere che il raffronto cosi' operato evidenzi un uso costituzionalmente censurabile della discrezionalita' legislativa. - S. nn. 249/1993, 254/1994, 78/1997; O. nn. 442/1991, 319/1992, 480/1994. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 1-'sexies' d.l. 27 giugno 1985 n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1985, n. 431, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, u.c., l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude dall'applicazione delle sanzioni sostitutive i reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando per i detti reati la pena detentiva non e' alternativa alla pena pecuniaria, in quanto la disparita' di trattamento fra le violazioni paesaggistiche previste dalla l. n. 431 del 1985 (c.d. "legge Galasso"), per le quali non opera il divieto stesso, ed i reati in materia urbanistica ed edilizia, per i quali il divieto invece opera, non risulta tale da potersi qualificare arbitraria, tenuto conto del rilievo che non e' dato ravvisare un'assoluta identita' tra le due previsioni - quella concernente l'edilizia e l'urbanistica, e quella concernente il paesaggio - poiche' il raffronto fra le due serie di precetti evidenzia come sicuro punto di confluenza unicamente il rinvio alle sanzioni previste dall'art. 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47 ad opera dell'art. 1-'sexies', d.l. n. 312 del 1985, a prescindere da ulteriori profili che, se pure possono indurre a ravvisare aspetti di maggiore gravita' della disciplina adottata come 'tertium comparationis', non compromettono tuttavia, nel complesso, la ragionevolezza intrinseca del divieto denunziato e consentono di escludere che il raffronto cosi' operato evidenzi un uso costituzionalmente censurabile della discrezionalita' legislativa. - S. nn. 249/1993, 254/1994, 78/1997; O. nn. 442/1991, 319/1992, 480/1994. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 27/06/1985
n. 312
art. 1 sexies
legge 08/08/1985
n. 431
art. 0
legge 28/02/1985
n. 47
art. 20 lett. c)