Sentenza 146/1997 (ECLI:IT:COST:1997:146)
Massima numero 23270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
19/05/1997; Decisione del
19/05/1997
Deposito del 23/05/1997; Pubblicazione in G. U. 28/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 146/97. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA (<>) - POSSIBILITA' PER LE PARTI DI RICHIEDERLA ANCHE DOPO IL TERMINE STABILITO (DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO) IN CASO DI CONTESTAZIONE ALL'UDIENZA, CON IL CONSENSO DELL'IMPUTATO, DI UN FATTO NUOVO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI DI CONTESTAZIONE IN DIBATTIMENTO DI FATTO DIVERSO O DI REATO CONCORRENTE IN CUI E' CONSENTITO IL <> PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 265/1994 - RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA ('RECTE': SENTENZA) DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/1994 DI NON FONDATEZZA DI QUESTIONE ANALOGA - NON FONDATEZZA.
SENT. 146/97. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA (<
Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione agli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. nel testo risultante a seguito della sentenza di incostituzionalita' n. 265 del 1994, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 518 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di presentare richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 del medesimo codice relativamente al fatto nuovo di cui il giudice ha autorizzato la contestazione in dibattimento in base al comma 2 del medesimo art. 518, in quanto - posto che la sentenza n. 265 del 1994 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevedono la facolta' dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni") ha operato la distinzione tra i casi in cui il fatto diverso o il reato concorrente emerge a seguito dell'istruzione dibattimentale, e quelli in cui i fatti oggetto della contestazione suppletiva gia' risultavano al momento dell'esercizio dell'azione penale; che la contestazione suppletiva del fatto nuovo si riferisce, per definizione, ad un fatto che risulta "nel corso del dibattimento", non enunciato per tale ragione nel decreto che dispone il giudizio; che il meccanismo di contestazione del fatto nuovo tiene conto della specificita' di tale situazione, poiche' non preclude in via assoluta, a differenza di quanto previsto nella originaria formulazione degli artt. 516 e 517, la facolta' di avvalersi dei riti alternativi in base al rilievo secondo cui la regola generale, dettata dall'art. 518, comma 2, cod. proc. pen, e' che il p.m. proceda nelle forme ordinarie, cosi' dando all'imputato la possibilita' di presentare la richiesta di applicazione della pena sin dalle indagini preliminari, e secondo cui, solo se il p.m. ne faccia richiesta, e l'imputato presti il consenso (che e' indice della facolta' di scelta attribuita dalla legge allo stesso), il giudice puo' autorizzare la contestazione in udienza del fatto nuovo, con la conseguente perdita della facolta' di chiedere l'applicazione della pena - i profili di irragionevole disparita' di trattamento prospettati non sussistono, in considerazione del fatto che la disciplina dei rapporti tra contestazione dibattimentale del fatto nuovo e facolta' di chiedere l'applicazione della pena non e' assimilabile alla disciplina della contestazione del fatto diverso e del reato concorrente, quale risultante dopo l'integrazione operata dalla richiamata sentenza n. 265 del 1994. - Sent. nn. 593/1990, 316/1992, 129/1993, 41 e 265/1994, 10/1997; ord. nn. 213/1992, 107/1993. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione agli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. nel testo risultante a seguito della sentenza di incostituzionalita' n. 265 del 1994, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 518 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di presentare richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 del medesimo codice relativamente al fatto nuovo di cui il giudice ha autorizzato la contestazione in dibattimento in base al comma 2 del medesimo art. 518, in quanto - posto che la sentenza n. 265 del 1994 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevedono la facolta' dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni") ha operato la distinzione tra i casi in cui il fatto diverso o il reato concorrente emerge a seguito dell'istruzione dibattimentale, e quelli in cui i fatti oggetto della contestazione suppletiva gia' risultavano al momento dell'esercizio dell'azione penale; che la contestazione suppletiva del fatto nuovo si riferisce, per definizione, ad un fatto che risulta "nel corso del dibattimento", non enunciato per tale ragione nel decreto che dispone il giudizio; che il meccanismo di contestazione del fatto nuovo tiene conto della specificita' di tale situazione, poiche' non preclude in via assoluta, a differenza di quanto previsto nella originaria formulazione degli artt. 516 e 517, la facolta' di avvalersi dei riti alternativi in base al rilievo secondo cui la regola generale, dettata dall'art. 518, comma 2, cod. proc. pen, e' che il p.m. proceda nelle forme ordinarie, cosi' dando all'imputato la possibilita' di presentare la richiesta di applicazione della pena sin dalle indagini preliminari, e secondo cui, solo se il p.m. ne faccia richiesta, e l'imputato presti il consenso (che e' indice della facolta' di scelta attribuita dalla legge allo stesso), il giudice puo' autorizzare la contestazione in udienza del fatto nuovo, con la conseguente perdita della facolta' di chiedere l'applicazione della pena - i profili di irragionevole disparita' di trattamento prospettati non sussistono, in considerazione del fatto che la disciplina dei rapporti tra contestazione dibattimentale del fatto nuovo e facolta' di chiedere l'applicazione della pena non e' assimilabile alla disciplina della contestazione del fatto diverso e del reato concorrente, quale risultante dopo l'integrazione operata dalla richiamata sentenza n. 265 del 1994. - Sent. nn. 593/1990, 316/1992, 129/1993, 41 e 265/1994, 10/1997; ord. nn. 213/1992, 107/1993. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 516
codice di procedura penale (nuovo)
n. 0
art. 517