Ordinanza 152/1997 (ECLI:IT:COST:1997:152)
Massima numero 23275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
19/05/1997; Decisione del
19/05/1997
Deposito del 23/05/1997; Pubblicazione in G. U. 28/05/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 152/97. TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - CONTROVERSIE - LAMENTATA ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113, COMMA SECONDO, COST. - RIPARTIZIONE DELLA GIURISDIZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INCONVENIENTI DI MERO FATTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 152/97. TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE - CONTROVERSIE - LAMENTATA ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 113, COMMA SECONDO, COST. - RIPARTIZIONE DELLA GIURISDIZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INCONVENIENTI DI MERO FATTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e quinto comma, della l. 24 gennaio 1978, n. 27, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non ricomprende nella competenza delle commissioni tributarie le controversie riguardanti le tasse automobilistiche, in quanto tale norma costituisce espressione dell'ampio grado di discrezionalita' di cui gode il legislatore nel conformare i singoli istituti processuali e nel ripartire la giurisdizione fra i vari organi previsti dalla legge, in base ad una non vincolata valutazione di ordine politico e sociale, al cospetto della quale nessun rilievo costituzionale assumono le eventuali difficolta' pratiche che attengono al dato meramente fattuale della concreta applicazione della norma. - V. O. nn. 5/1996 e 295/1995. red.: F. Mangano
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo e quinto comma, della l. 24 gennaio 1978, n. 27, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non ricomprende nella competenza delle commissioni tributarie le controversie riguardanti le tasse automobilistiche, in quanto tale norma costituisce espressione dell'ampio grado di discrezionalita' di cui gode il legislatore nel conformare i singoli istituti processuali e nel ripartire la giurisdizione fra i vari organi previsti dalla legge, in base ad una non vincolata valutazione di ordine politico e sociale, al cospetto della quale nessun rilievo costituzionale assumono le eventuali difficolta' pratiche che attengono al dato meramente fattuale della concreta applicazione della norma. - V. O. nn. 5/1996 e 295/1995. red.: F. Mangano
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
co. 2
Altri parametri e norme interposte