Sentenza 153/1997 (ECLI:IT:COST:1997:153)
Massima numero 23261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  21/05/1997;  Decisione del  21/05/1997
Deposito del 29/05/1997; Pubblicazione in G. U. 04/06/1997
Massime associate alla pronuncia:  23262  23263  23264


Titolo
SENT. 153/97 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' - PORTATA ED EFFICACIA - AMPIA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - LIMITI - SINDACATO DI COSTITUZIONALITA' SOTTO I PROFILI DELLA NON ARBITRARIETA' E RAGIONEVOLEZZA - PARTICOLARE RIGORE IN TALE SINDACATO QUANDO NE SIANO OGGETTO LEGGI DI NATURA PROVVEDIMENTALE.

Testo
Dai principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione, proclamati dall'art. 97, primo comma, Cost., risulta, alla luce della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, che spetta in generale al legislatore, sia statale che regionale, in ordine alla loro attuazione, un vasto ambito di discrezionalita', ma che il relativo potere di apprezzamento, tuttavia, non si sottrae al sindacato di costituzionalita' sotto il profilo della non-arbitrarieta' e ragionevolezza delle scelte: sindacato tanto piu' rigoroso quanto piu' marcata sia la natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo. - S. nn. 205/1996 e 2/1997. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte